Ordinanza 329/1991 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 329/1991 · Corte costituzionale: 103, per la parificazione, ritenuta
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991
dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Vivone
Fulvio, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi radioelettrici di
debole potenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art.
45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta
arbitraria, nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo di
impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero - come nella
specie - ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza
n. 1030 del 1988 di questa Corte);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che dall'ordinanza non appare che il giudice
rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla sua emanazione,
la disposizione impugnata è stata sostituita con l'art. 30, settimo
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il previgente
regime sanzionatorio, differenziando tra impianti radioelettrici -
tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad autorizzazione in base
alla predetta sentenza - e impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, soggetti a concessione: e ciò, a prescindere da quanto
considerato in ordine alla nuova disposizione nell'ordinanza n. 272
del 1991;
che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto
giudice, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua
della nuova normativa;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI