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Ordinanza 328/1991 ECLI:IT:COST:1991:328 Generato dall'IA

Ordinanza 328/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 328/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 328/1991 · Corte costituzionale: dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale delegazione legislativa competenza del pubblico ministero violenza o minaccia contro le autorità costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, cpv. delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promossi

con n. 4 ordinanze emesse il 7 novembre dal Tribunale di Bolzano nei

procedimenti penali a carico di Nahlik

Helmut Josef Gustav, Eberhard Jeans, Schneider Lothar e Schroppel

Markus, iscritte rispettivamente ai nn. 196, 198, 199, 200 del

registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con quattro ordinanze

identiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in

riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in

quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio

1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è

riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a

giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma

impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi

con il mezzo della stampa);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione,

vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la

quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe -

norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI