Ordinanza 326/1991 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 326/1991 · Corte costituzionale: 11, primo comma,
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre
1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano
nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento
dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1°
febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di
Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi
Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
Relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di
Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi
Genesio, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;
che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt.
117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per
intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di
competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui
all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza
autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti
dagli allegati alla stessa legge, violandosi così la riserva di
legge statale;
che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel
procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1°
febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);
che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono
costituite le parti e non è nemmeno intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi
esposizione del fatto, onde non è possibile rilevare i termini della
questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti,
se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioè
di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo
di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che
avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla
disposizione di previsione della sanzione;
che non è possibile nemmeno verificare la eventuale
applicabilità dei precedenti di questa Corte
(sent. n. 43 del 90);
che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;
che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n.
2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42
(Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio
1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle
pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento
dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia -
Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI