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Ordinanza 323/1991 ECLI:IT:COST:1991:323 Generato dall'IA

Ordinanza 323/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 323/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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infondata in quanto già ritenuta tale con ordinanze n. 176 del 1990,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 323/1991 · Corte costituzionale: 176 del 1990,

Parole chiave

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deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta sugli utili immobiliari reddito immobiliare deduzione per autofinanziamento deducibilità dei contributi di mantenimento espropriazione parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 ( Misure fiscali per lo

sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il

15 maggio 1990 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Savona sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra

contro l'Ufficio del registro di Albenga, iscritta al n. 212 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 maggio 1991 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 (pervenuta il

20 marzo 1991) la Commissione tributaria di secondo grado di Savona,

sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Albenga, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile

1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia

abitativa), "nella parte in cui non prevede una disciplina agevolata

differenziata e graduata per il reimpiego parziale del corrispettivo

conseguito e cioè non prevede, in luogo della decadenza totale

dell'agevolazione, l'applicazione di una quota di imposta

proporzionale alla quota di corrispettivo non reimpiegata", in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o

infondatezza della questione;

Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata in quanto già ritenuta tale con ordinanze n. 176 del 1990,

n. 245 del 1989 e n. 341 del 1987, nelle quali si è osservato che le

situazioni poste a confronto, di chi destini "interamente" il

corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate

caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria

abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso,

dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo

"parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono

palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che è

sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo

dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di

concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del

reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo anche

dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del

tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della

disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il

pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a

propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile

1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia

abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Savona con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI