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Ordinanza 322/1991 ECLI:IT:COST:1991:322 Generato dall'IA

Ordinanza 322/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 322/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sul ricorso proposto dalla s.a.s. Canonica Gomme contro l'Ufficio del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 322/1991 · Corte costituzionale: Canonica Gomme contro l'Ufficio del

Parole chiave

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generalità e uniformità dell'imposizione imposte indirette tasse d'effetto equivalente assistenza amministrativa fiscale internazionale perequazione finanziaria imposizioni interne

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 17 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Asti sul ricorso proposto da S.A.S. Canonica Gomme contro

l'Ufficio del Registro di Asti, iscritta al n. 205 del registro

ordinanze del 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 (pervenuta il

20 marzo 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti,

sul ricorso proposto dalla s.a.s. Canonica Gomme contro l'Ufficio del

Registro di Asti, è stata sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643, nella parte in cui non prevedono "che le sanzioni, in

caso di violazioni accertate mediante accessi, ispezioni e verifiche,

o rilevate d'ufficio, siano oblazionabili nei trenta giorni

successivi con versamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della

pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il contrasto con il principio di eguaglianza discenderebbe

dalla "evidente diversità di trattamento nell'ambito delle accertate

violazioni ai dd.PP.RR. 633 del 1972 e 600 del 1973 rispetto a quelle

accertate per violazioni al d.P.R. 643 del 1972, versando in entrambi

i casi in materia di tributi indiretti" (si richiama in proposito

Corte costituzionale n. 364 del 1987);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che più volte questa Corte ha rilevato che non esiste

un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non possa

essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva

possibilità della definizione in via breve (cfr. ordinanza n. 38 del

1990 e sentenza n. 121 del 1977);

che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art.15

della legge 7 gennaio 1929, n. 4), è stato derogato dal legislatore

per alcune imposte (oltre che per l'INVIM, anche per l'imposta di

registro e per quella di successione), senza che tali deroghe si

appalesino manifestamente irrazionali, giacché le peculiarità delle

diverse imposte non impongono uniformità di disciplina anche in

ordine alla conciliazione amministrativa;

che per quanto riguarda l'INVIM è pur sempre previsto dal

legislatore un analogo sistema di riduzione della soprattassa

ricollegato all'omessa impugnazione dell'accertamento da parte del

contribuente ( ex art. 24, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972);

che il richiamo alla sentenza n. 364 del 1987 risulta

inconferente, avendo la Corte in tale occasione corretto un difetto

di coordinamento legislativo all'interno di sistemi che già

prevedevano l'auspicata conciliazione amministrativa;

che per le esposte considerazioni la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI