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Ordinanza 318/1991 ECLI:IT:COST:1991:318 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses hypothetical constitutional question regarding criminal procedure article 431.

Numero d'incarto Ordinanza 318/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible due to a lack of relevance. The Preliminary Investigating Judge raised the issue regarding Article 431 of the Criminal Procedure Code while the trial was merely hypothetical. The Court ruled that since the indictment had not yet been issued, the question lacked the necessary factual basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2 delle Norme integrative: A constitutional question is inadmissible if it is raised only hypothetically and lacks actual relevance to the ongoing proceedings.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility hypothetical legal issue criminal procedure code lack of relevance Italian Constitutional Court procedural nullity risk investigating judge authority rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni, iscritta

al n. 180 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Angelo

Salvioni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilità dell'imputato,

ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza

preliminare, con ordinanza del 17 dicembre 1990 (R.O. n. 180 del

1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale

dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità

dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e della

relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo;

che, secondo il giudice a quo, nell'eventualità che venga

disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice del

dibattimento potrebbe dichiarare la nullità del decreto di rinvio a

giudizio per omissione della notifica all'imputato dichiarato

irreperibile, ritenendo che il decreto di irreperibilità emesso ai

fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza

preliminare abbia cessato la sua efficacia con il provvedimento

conclusivo dell'udienza medesima, mentre l'inserimento degli atti

processuali suddetti nel fascicolo per il dibattimento potrebbe,

invece, evitare il rischio del verificarsi di nullità processuali;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che la questione è stata prospettata in linea

soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto

della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio

dell'imputato si presentava come una mera eventualità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per assoluto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI