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Ordinanza 316/1991 ECLI:IT:COST:1991:316 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding career benefits disparity between finance and transport ministry staff.

Numero d'incarto Ordinanza 316/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged special provisions applied exclusively to the Ministry of Finance. The lower court argued that excluding transport ministry employees violated equality principles, but the Court ruled that special rules cannot serve as a benchmark for general civil service regulations. Consequently, the Court found no constitutional violation since the disputed norms were simply inapplicable to the plaintiff's situation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, 36, 97 Cost.; Art. 4, comma 14-bis, d.l. 853/1984; Art. 1, legge 193/1989: Special disciplinary provisions granting favorable treatment to a specific public administration cannot be used as a comparative standard to challenge the constitutionality of general civil service regulations under the principle of equality.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility special administrative provisions principle of equality public service career benefits comparative standard invalidity posizioni amministrative del funzionario impieghi nella pubblica amministrazione divieto di esercizio della professione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di
Art. 36 Cost.
lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon
Art. 97 Cost.
andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
Art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis del d.l.
Art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193
17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193
art. 3 Cost
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di
art. 36 Cost
lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon
art. 97 Cost
andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 46 del 1983
sent. n. 6 e 769 del 1988
sent. n. 427 del 1990
ord. n. 582 del 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni

nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Disposizioni in materia di

imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni

relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1 della legge

24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma

14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte

sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17),

promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul

ricorso proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti,

iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Mario Tesei

contro il Ministero dei Trasporti, del quale è dipendente con la

qualifica di Ispettore aggiunto principale, per ottenere

l'annullamento del provvedimento con cui è stata respinta la domanda

di passaggio nella carriera direttiva, in estensione dei benefici

concessi al personale di concetto del Ministero delle finanze col

d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193,

il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza

dell'11 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984,

n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n.

17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, "nella parte in

cui, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale

dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche

il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal

Ministero dei trasporti";

che, ad avviso del giudice remittente, la diversità

dell'Amministrazionedi appartenenza non è criterio sufficiente per

giustificare la disparità di trattamento di posizioni di lavoro

oggettivamente uguali, dato che il ricorrente è in possesso di tutti

i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. n. 853 del

1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal

d.P.R. n. 319 del 1972;

che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-bis, e la relativa

norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge

n. 193 del 1989, sono giudicati contrastanti col principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di

proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del

lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon

andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

Considerato che le norme impugnate, in quanto dettano una

disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero delle

finanze, non sono applicabili nel caso oggetto del giudizio

principale, come premette lo stesso giudice a quo, sicché manca il

primo presupposto di rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità;

che, essendo le medesime norme addotte come tertium

comparationis ai fini del principio di eguaglianza, l'impugnazione

doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo stato

giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui

dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente;

che, comunque, la giurisprudenza costante di questa Corte

esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento più

favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per

impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost.

(cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec.

ord. n. 582 del 1988);

che nemmeno il preteso contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost.

può essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali,

appunto in ragione del loro carattere di specialità, non possono

essere censurate per non avere considerato anche il personale di

Amministrazioni diverse da quella finanziaria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19

dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore

aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative

all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio

1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193

(Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di

imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni

relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI