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Ordinanza 315/1991 ECLI:IT:COST:1991:315 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenges to Criminal Procedure Code articles regarding plea timing and judge selection.

Numero d'incarto Ordinanza 315/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding specific articles of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible and unfounded. The Pretore of Perugia argued that allowing defendants to request a plea deal after the initial 15-day deadline violated the principle of the natural judge and legislative directives. The Court rejected these arguments, noting that the issue had already been resolved in identical prior rulings without new arguments presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 76, Art. 25, primo comma, della Costituzione; The Constitutional Court holds that the procedural rules allowing a defendant to request a plea deal after the initial deadline do not violate the principle of the natural judge or legislative directives.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Plea deal request Natural judge principle Legislative directive Constitutional admissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale durata eccessiva del procedimento rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 della Costituzione
osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76
Art. 25, primo comma, della Costituzione
del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma,
Art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto
Art. 446, primo comma, del codice di procedura penale
Art. 549 del codice di procedura penale
Art. 555, primo comma, lett. e, del codice di procedura penale
notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo
art. 76 della Costituzione
osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ord. n. 208 del 1991
Corte, con ord. n. 208 del 1991, dichiarata manifestamente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto

comma, del codice di procedura penale, "e, in ipotesi, del combinato

disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, dello

stesso codice", promossi con n. 5 ordinanze emesse il 23, 24, 25 e 9

gennaio 1991 dal Pretore di Perugia nei procedimenti penali a carico

di Bardassini Achille, Bizzarri Marco, Millucci Adriano, Bellini

Brunello e Pasquini Flora, iscritte rispettivamente ai nn. 233, 234,

235, 236 e 237 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con cinque ordinanze di

contenuto identico, ha sollevato - in riferimento agli artt. 76 e 25,

primo comma, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura

penale, "e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo

comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale", nella

parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile,

di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello

stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla

notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo

comma, lett. e), e fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento;

che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di

rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma,

del codice di procedura penale (secondo cui "Se la richiesta è

formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555, comma

1, lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento")

a consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia,

ove la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa

della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù

del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art.

446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata

questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa

anche al combinato disposto di queste ultime norme;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76

della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della

legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata

un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile

rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale

e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della

possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino

all'apertura del dibattimento - come stabilito nei giudizi di

tribunale - anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni

dalla notificazione del decreto di citazione;

che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe

del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale

procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione

dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento

avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di

una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del

dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una

successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col

consenso del pubblico ministero;

che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio

del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice

competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini

preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice

opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la

richiesta stessa;

che è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la questione, già sollevata nei medesimi termini dallo

stesso giudice a quo con precedenti ordinanze, è stata da questa

Corte, con ord. n. 208 del 1991, dichiarata manifestamente

inammissibile quanto al combinato disposto degli artt. 446, primo

comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura

penale, e manifestamente infondata quanto all'art. 563, quarto comma,

dello stesso codice;

che le ordinanze di cui ai presenti giudizi, come detto, non

adducono argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446,

primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in

epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma,

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime

ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI