Ordinanza 314/1991 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 314/1991 · Corte costituzionale: alla pensione) che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione"; che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Chieti nella
procedura esecutiva promossa da Salvatore Lidia ed altri nei
confronti di Febo Luigi ed altro, iscritta al n. 226 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Vice Pretore di Chieti ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e 69 della legge
30 aprile 1969 n. 153: "nella parte in cui non prevedono,
analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed all'art.
545 del codice di procedura civile, la pignorabilità fino ad un
quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate dall'INPS, diverse
da quella sociale".
Considerato, in primo luogo, che il presupposto sul quale il
giudice remittente fonda la questione, è manifestamente errato in
quanto nessuna delle norme indicate come tertium comparationis (art.
2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed art. 545 del codice di
procedura civile) consente, allo stato, la pignorabilità delle
pensioni per crediti non qualificati;
che, nel merito, questione identica è stata già decisa da
questa Corte nel senso della infondatezza con sentenza n. 55 del
1991, la quale, dopo aver premesso che il diverso regime della
pignorabilità delle pensioni non incide sul contenuto sostanziale
della responsabilità patrimoniale del debitore, che resta sempre
quello disciplinato dall'art. 2740 del codice civile (v. anche sent.
n. 580 del 1989), ha affermato che detta disciplina non può comunque
ritenersi irragionevole "poiché trova fondamento nella intrinseca
diversità di due situazioni giuridiche (diritto alla retribuzione e
diritto alla pensione) che rispondono a principi e finalità diversi,
quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della
Costituzione";
che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale) e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Vice
Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI