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Ordinanza 314/1991 ECLI:IT:COST:1991:314 Generato dall'IA

Ordinanza 314/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 314/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 314/1991 · Corte costituzionale: alla pensione) che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione"; che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Parole chiave

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diritti a pensione pignoramento delle rendite incasso dei contributi di mantenimento suddivisione della previdenza professionale divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio

decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Chieti nella

procedura esecutiva promossa da Salvatore Lidia ed altri nei

confronti di Febo Luigi ed altro, iscritta al n. 226 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Vice Pretore di Chieti ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e 69 della legge

30 aprile 1969 n. 153: "nella parte in cui non prevedono,

analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed all'art.

545 del codice di procedura civile, la pignorabilità fino ad un

quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate dall'INPS, diverse

da quella sociale".

Considerato, in primo luogo, che il presupposto sul quale il

giudice remittente fonda la questione, è manifestamente errato in

quanto nessuna delle norme indicate come tertium comparationis (art.

2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed art. 545 del codice di

procedura civile) consente, allo stato, la pignorabilità delle

pensioni per crediti non qualificati;

che, nel merito, questione identica è stata già decisa da

questa Corte nel senso della infondatezza con sentenza n. 55 del

1991, la quale, dopo aver premesso che il diverso regime della

pignorabilità delle pensioni non incide sul contenuto sostanziale

della responsabilità patrimoniale del debitore, che resta sempre

quello disciplinato dall'art. 2740 del codice civile (v. anche sent.

n. 580 del 1989), ha affermato che detta disciplina non può comunque

ritenersi irragionevole "poiché trova fondamento nella intrinseca

diversità di due situazioni giuridiche (diritto alla retribuzione e

diritto alla pensione) che rispondono a principi e finalità diversi,

quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della

Costituzione";

che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827

(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale) e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Vice

Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI