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Sentenza 31/1991 ECLI:IT:COST:1991:31 Generato dall'IA

Sentenza 31/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 31/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente

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Sentenza 31/1991 · Corte costituzionale: l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente

Parole chiave

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incapacità lavorativa attestata indennità giornaliera di malattia nozione di malattia professionale indennità per lavoro ridotto retroattiva perdita di lavoro usuale rendita d'invalidità della previdenza professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 112 e 135 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promossi con n. 34 ordinanze emesse dal

Pretore di Pisa nei procedimenti civili iscritti ai nn. da 570 a 588

e da 605 a 619 del registro ordinanze 1990 e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Taruffi Giuseppe, Bonturi

Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato

Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto,

Franceschi Luigi, Siragusa Bernardo, dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avvocato Salvatore Cabibbo per Taruffi Giuseppe, Bonturi

Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato

Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto,

Franceschi Luigi, gli avvocati Saverio Muccio e Antonino Catania per

l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

1. - Nel giudizio promosso da Gozzoli Romano, per il

riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente

derivante da malattia professionale, il Pretore di Pisa, al fine di

decidere sulla prescrizione, avendo accertato, mediante consulenza

tecnica, che la malattia professionale aveva raggiunto il livello di

indennizzabilita'in epoca assai precedente rispetto alla data della

visita medica, sicché al momento del deposito del ricorso era già

maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112,

primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - decorrente, in

forza della sentenza n. 116 del 1969 della Corte costituzionale, dal

giorno del consolidamento dell'inabilità nel grado indennizzabile -,

e ritenendo ormai inapplicabile, per effetto della declaratoria di

illegittimità adottata dalla stessa Corte con la sentenza n. 206 del

1988, l'art. 135, secondo comma, del d.P.R. citato - che considerava

verificata la manifestazione della malattia professionale dal giorno

della presentazione della denuncia con il certificato medico - ha

sollevato, con ordinanza emessa il 27 aprile 1990 (R.O. n. 570/1990),

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo

comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel loro

combinato disposto, individuano come dies a quo per la decorrenza

della prescrizione il momento in cui la malattia si è verificata o

consolidata nel minimo indennizzabile e non già quello di

presentazione della denuncia di malattia od altro di certa

individuazione e comunque non ricollegato alla nozione naturalistica

della verificazione della tecnopatia.

Osserva il giudice a quo che la caducazione del secondo comma

dell'art. 135 non consente più di individuare con precisione il dies

a quo del termine prescrizionale, poiché, in mancanza di una

definizione legislativa, non può che ricorrersi alla nozione

naturalistica di verificazione e manifestazione della malattia, che

presenta inevitabilmente aspetti di incertezza e di opinabilità, o

quantomeno finisce per riposare su affermazioni tecniche di mera

probabilità. E ciò rende estremamente gravoso l'esercizio del

diritto alla prestazione assicurativa, costringendo l'assicurato,

pena la prescrizione del diritto, a richiedere giudizialmente il

riconoscimento della malattia entro un termine breve, decorrente da

un momento di difficile individuazione; ed è anche irragionevole,

perché in concreto finirebbe per sollecitare l'esercizio dell'azione

giudiziaria ai primi sintomi della malattia, magari per vedersi

reiteratamente respingere la richiesta di rendita per non avere la

malattia raggiunto il minimo indennizzabile e quindi per la carenza

del diritto o dell'interesse all'azione di accertamento.

2. - Con altre 33 ordinanze, emesse il 27 aprile 1990, il 30

aprile 1990 ed il 24 maggio 1990 (R.O. nn. 571-588, 605-619/1990), il

Pretore di Pisa, con riferimento ad analoghe fattispecie, ha

sollevato eguale questione di legittimità costituzionale.

3. - In tutti i giudizi avanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L., contestando l'ammissibilità e la fondatezza della

questione.

4. - Si sono altresì costituite le parti private Taruffi

Giuseppe, Bonturi Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni

Amulio, Marconato Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano,

Francione Roberto e Franceschi Luigi (rispettivamente nei giudizi

relativi alle ordinanze n. 571, 573, 574, 581, 587, 607, 611, 612,

618 e 619/1990), rappresentate dall'avv. Salvatore Cabibbo, e

Siragusa Roberto (nel giudizio relativo all'ordinanza n. 578/1990),

rappresentato dall'avv. Anna Cannizzaro, concludendo per

l'accoglimento della questione.

5. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha

dedotto l'inammissibilità della questione: ciò in quanto, come

risulta dalla stessa ordinanza di remissione, la Corte costituzionale

dovrebbe individuare il dies a quo della prescrizione operando una

scelta tra più soluzioni possibili, riservata alla discrezionalità

del legislatore.

La questione - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - è comunque

manifestamente infondata.

A seguito della decisione della Corte n. 206 del 1988, la denunzia

di malattia, come non può rilevare ai fini della decorrenza del

termine di cui alla tabella allegato 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965,

così anche non può fungere da dies a quo per il decorso della

prescrizione, in quanto il concetto di "manifestazione della

malattia" deve essere unitario e non può essere diversificato a

seconda delle varie ipotesi. Altro è il problema di definire un

concetto di "manifestazione" della malattia professionale, ai fini

della prescrizione, che non renda meramente teorico e eccessivamente

disagevole l'esercizio del diritto: ma trattasi di un problema

interpretativo la cui soluzione spetta al giudice rimettente.

6. - Hanno depositato memorie l'I.N.A.I.L. e l'avv. Cabibbo, per

le parti private da lui rappresentate, ribadendo le rispettive

posizioni.

1. - La questione sollevata con tutte le ordinanze in epigrafe

riguarda la legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui, nel loro combinato

disposto, alla stregua delle decisioni n. 116 del 1969 e n. 206 del

1988 della Corte costituzionale, individuano come dies a quo per la

decorrenza della prescrizione dell'azione per conseguire la rendita

per inabilità permanente derivante da malattia professionale, il

momento in cui la malattia si è consolidata nel minimo

indennizzabile, e non più quello di presentazione della denuncia di

malattia.

Secondo il giudice a quo, la caducazione del secondo comma

dell'art. 135 non consente più di individuare con esattezza il dies

a quo del termine prescrizionale, poiché, in mancanza di una

definizione legislativa, non può che ricorrersi alla nozione

naturalistica di manifestazione della malattia, che presenta notevoli

aspetti di opinabilità. Tale risultato renderebbe assai gravoso

l'esercizio del diritto, per essere l'assicurato costretto, pena la

prescrizione, a richiedere il riconoscimento della malattia entro un

termine breve, decorrente da un momento di difficile individuazione.

E sarebbe anche irragionevole, per essere l'assicurato indotto ad

esperire l'azione ai primi sintomi della malattia, col rischio di

vedersi reiteratamente respingere la domanda a causa di mancato

raggiungimento, da parte della malattia, del grado minimo

indennizzabile.

Attesa l'identità della questione, i giudizi possono essere

riuniti per la definizione con unica sentenza.

2. - Con la recente sentenza n. 544 del 1990 (sia pure al fine di

decidere sulla decorrenza della prescrizione nella ipotesi

particolare di una malattia professionale non diagnosticabile ante

mortem), questa Corte ha già avuto modo di chiarire la portata della

propria sentenza n. 116 del 1969, e di porre in evidenza come

ingiustificatamente la giurisprudenza l'abbia intesa nel senso che la

prescrizione in argomento decorre dalla data del consolidamento del

grado minimo di indennizzabilità della malattia professionale, anche

quando ciò si verifichi in epoca anteriore alla prima manifestazione

della malattia ed alla sua denuncia (assunto dal quale muove il

giudice a quo, sulla base di un indirizzo della Corte di cassazione,

dal quale diverge, peraltro, la sentenza n. 124 del 1990 della

predetta Corte).

Al riguardo questa Corte ha osservato che la sentenza n. 116 del

1969 si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto

consentiva il decorso del termine prescrizionale dal giorno della

manifestazione della malattia professionale, anche quando

quest'ultima - considerata come situazione patologica ingravescente -

avesse raggiunto il livello minimo di indennizzabilità

successivamente alla detta manifestazione: la sentenza n. 116 del

1969 ha quindi lasciato ferma la decorrenza della prescrizione dal

giorno della manifestazione della malattia nell'ipotesi in cui il

grado di indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla

manifestazione stessa.

Ha altresì rilevato questa Corte che siffatta interpretazione non

resta superata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale,

ad opera della sentenza n. 206 del 1988, dell'art. 135, secondo

comma, del d.P.R. n. 1224 del 1965, secondo il quale, ove la malattia

non determini astensione dal lavoro ovvero si manifesti

successivamente alla cessazione dalla prestazione d'opera nella

lavorazione morbigena), la manifestazione si considera verificata nel

giorno in cui è presentata la denuncia con il certificato medico: la

caducazione della menzionata disposizione non impedisce invero che

continui ad essere rilevante, ai fini del decorso del termine

prescrizionale (ex art. 112, primo comma, d.P.R. suindicato), la

manifestazione obbiettiva della malattia, individuabile mediante

valutazioni medico-legali o per il tramite di presunzioni semplici

ricollegate anche a comportamenti dell'assicurato (in tal senso, del

resto, sembra essere la sentenza n. 124 del 1990 della Corte di

cassazione).

3. - Ciò posto, la questione va dichiarata non fondata.

Non è lesivo dei precetti costituzionali invocati dal giudice a

quo un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione

dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione

della malattia". Tale espressione è invero indicativa di ogni

emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e

quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della

malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e a

consentirgli quindi di poter utilmente far valere il proprio diritto.

Ed è ovvio che, nel caso di malattia che abbia raggiunto la

soglia dell'indennizzabilità anteriormente alla sua manifestazione

(ipotesi, questa, contemplata dalle ordinanze di rimessione),

l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure

inutili, cioè suscettive di concludersi con l'accertamento del

mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità. Per

quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado

predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di

sperimentare procedure inutili ( situazione ovviamente diversa da

quella di certezza dell'insuccesso della procedura considerata dalla

sentenza n. 544 dianzi richiamata), ricorre, ma si tratta di un

rischio normale e tollerabile, tanto più ove si tenga conto del

favore che all'assicurato reca l'indirizzo inaugurato da questa Corte

con la sentenza n. 116 del 1969, evitandogli l'altro e più grave

rischio che la prescrizione del diritto inizi a decorrere prima che

la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato

disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Pisa con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI