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Ordinanza 297/1991 ECLI:IT:COST:1991:297 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses identical unconstitutionality question due to prior final ruling on same law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza 297/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional admissibility question regarding Articles 2 and 4 of Law No. 482 manifestly inadmissible. The Tribunal of First Instance raised the issue concerning the tax treatment of severance pay for railway staff, arguing it violated Article 53 of the Constitution. The Court rejected this because it had already ruled the same provisions unconstitutional in Sentences No. 231 of 1991, rendering the current question unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: When a constitutional question is identical to one already decided by the Court, it is manifestly inadmissible if the prior decision has already established the unconstitutionality of the challenged norms.

Parole chiave

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manifest inadmissibility identical question prior constitutional ruling tax treatment severance railway staff benefits Article 53 Constitution finality of judgment diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 53 della Costituzione
1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 231 del 1991
con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo

e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni

del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei

capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della

Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da

Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n.

132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con

ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio

1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e

quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482;

Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica,

con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26

settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non prevedono, per le

indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a

favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile

da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla

percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto

esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo

posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo

previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e

2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge

20 marzo 1980, n. 75";

che, pertanto, la normativa impugnata è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma,

della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali

corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),

dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 231 del

1991, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di

buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del

personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da

assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale

dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente,

alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico

dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale

obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14

dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo

1980, n. 75; questione sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI