Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 292/1991 ECLI:IT:COST:1991:292 Generato dall'IA

Ordinanza 292/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 292/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinenze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 292/1991 · Corte costituzionale: ordinenze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
retroattività della rendita d'invalidità arretrati di contributi indennità per lavoro ridotto retroattiva mantenimento della previdenza continuazione delle prestazioni d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost. perché impone agli enti locali e agli istituti di
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983,

n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) promosso

con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Istituti Riuniti di Assistenza per

invalidi e anziani e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro

ordinenze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di una controversia tra gli Istituti

riuniti di assistenza per invalidi e anziani (IRAIA) e l'I.N.P.S.

avente per oggetto l'obbligo di pagare i contributi assistenziali ex

INADEL sull'indennità integrativa speciale corrisposta dall'IRAIA ai

propri dipendenti, con gli arretrati per un quinquennio, il Pretore

di Parma, con ordinanza del 1° febbraio 1991, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983,

n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, a norma del

quale l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella

retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza

sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6

dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici

dipendenti cui venga corrisposta la detta indennità, salva la

prescrizione quinquennale prevista dal secondo comma della

disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice remittente, questa disposizione,

sotto specie di norma di interpretazione autentica, contiene in

realtà una norma innovativa, la quale, in quanto munita di efficacia

retroattiva, contrasta sia col principio di ragionevolezza di cui

all'art. 3 Cost. perché impone agli enti locali e agli istituti di

diritto pubblico un nuovo onere finanziario gravante anche su

esercizi finanziari pregressi, sia con l'art. 101, secondo comma,

perché pregiudica la decisione di cause in corso invadendo le

funzioni proprie del potere giudiziario;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in riferimento all'art. 101, secondo comma,

Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata

da questa Corte con ordinanza n. 754 del 1988;

che, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui

all'art. 3 Cost., la questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 193 del 1991;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dal Pretore di

Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI