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Ordinanza 290/1991 ECLI:IT:COST:1991:290 Generato dall'IA

Ordinanza 290/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 290/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 290/1991 · Corte costituzionale: 4, primo comma,

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta accoglimento parziale del contribuente assoggettamento del contribuente frode fiscale reato tributario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di

Torino nel processo penale a carico di Gorra Dario, iscritta al n.

128 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza dell'8 novembre

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo

comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in

legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, secondo

l'interpretazione delle Sezioni Unite penali della Corte di

cassazione, "non sono necessari ulteriori elementi, per

l'integrazione della menzionata fattispecie penale, oltre quelli

palesemente richiesti dalla norma, ossia la semplice omissione di

indicazione dei componenti positivi di reddito in taluno degli atti

indicati nell'art. 4 n. 7";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo "che la questione sia dichiarata palesemente non

fondata, a meno che si ravvisi ragione per restituire gli atti al

giudice a quo";

Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7

agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la

dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti

negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose;

e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo

1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio

1991, n. 154, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da

modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f

del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del citato

decreto-legge n. 83 del 1991, non contempla l'efficacia retroattiva

della disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in

proposito, all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

l'abrogazione della norma impugnata non comporta la restituzione

degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della

rilevanza (cfr., ancora - ma con riferimento all'identica

prescrizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, non convertito in legge - sentenza n. 35 del 1991);

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 85 del 1991, n. 149 del

1991 e n. 155 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del

1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata

dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI