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Ordinanza 288/1991 ECLI:IT:COST:1991:288 Generato dall'IA

Ordinanza 288/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 288/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 288/1991 · Corte costituzionale: Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12

Parole chiave

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idoneità all'edificazione licenza edilizia a posteriori adempimento inesatto licenza edilizia concessa a titolo precario diritto alla riparazione dell'opera effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. e, n. 1,

del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso

con l'ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Pretore di Velletri -

Sezione distaccata di Genzano di Roma, nel procedimento penale a

carico di Nicotra Concetta ed altro, iscritta al n. 192 del registro

ordinanze 1991, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Velletri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12

aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui, a

suo avviso, non consente di includere le opere edilizie abusive di

limitata volumetria, ma rimaste incompiute, tra quelle cui è

applicabile il beneficio dell'amnistia, in quanto "non essendo stata

terminata l'opera non è possibile determinarne il volume"; il che

comporterebbe una illegittima disparità di trattamento nei confronti

di ipotesi più gravi (opere edilizie compiute) che godrebbero invece

di un più favorevole trattamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che detta interpretazione della norma impugnata, sulla

quale il giudice remittente fonda la questione, è da ritenersi

manifestamente erronea in quanto la giurisprudenza della Corte di

Cassazione (resa in occasione dei precedenti provvedimenti di

amnistia, identici sul punto in esame) è unanime nel ritenere che

nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una limitata

entità dei volumi illegittimamente realizzati" rientri anche

l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di

elevazione, o in altra struttura muraria, giacché anche dette opere

sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare

una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente

a fini edilizi (cfr. tra le altre: Cass., sez. 3ª, n. 7871 del 5

ottobre 1983; sez. 3ª, n. 4178 del 6 maggio 1985);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R.

12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI