Italian Constitutional Court dismisses constitutional question as the challenged law was already declared unconstitutional.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a prior decision. The Bolzano courts raised the issue regarding an excessive delegation of power under Article 76 of the Constitution, arguing the implementing law failed to cover all cases where prosecutors could present defendants directly to court. The Court rejected the argument, noting that the specific norm was removed from the legal order by its earlier invalidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 Cost.; Art. 26 comma 2 l. 87/1953: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional in a prior judgment and thus removed from the legal order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233 cpv. del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Bruni Filippo iscritta al n. 123
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Wohlgemuth Leo ed altro, iscritta
al n. 124 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con due ordinanze identiche,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233,
secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art.
76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n.
43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il
potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non
comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati
concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo
della stampa);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione,
vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la
quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe -
norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI