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Ordinanza 275/1991 ECLI:IT:COST:1991:275 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question as the challenged law was already declared unconstitutional.

Numero d'incarto Ordinanza 275/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a prior decision. The Bolzano courts raised the issue regarding an excessive delegation of power under Article 76 of the Constitution, arguing the implementing law failed to cover all cases where prosecutors could present defendants directly to court. The Court rejected the argument, noting that the specific norm was removed from the legal order by its earlier invalidation.

Regesto Legislator

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Art. 76 Cost.; Art. 26 comma 2 l. 87/1953: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional in a prior judgment and thus removed from the legal order.

Parole chiave

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manifestly inadmissible excessive delegation prior unconstitutionality legal order removal constitutional question implementing law prosecutorial power violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 76 of the Constitution
- sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Art. 26, second comma, of Law No. 87 of March 11, 1953
Art. 9, second comma, of the Integrative Norms for Judgments before the Constitutional Court
art. 76 della Costituzione
- sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 68 del 1991
che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233 cpv. del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Bruni Filippo iscritta al n. 123

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Wohlgemuth Leo ed altro, iscritta

al n. 124 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con due ordinanze identiche,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233,

secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art.

76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n.

43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il

potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non

comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati

concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo

della stampa);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione,

vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la

quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe -

norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI