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Ordinanza 274/1991 ECLI:IT:COST:1991:274 Generato dall'IA

Ordinanza 274/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 274/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 274/1991 · Corte costituzionale: ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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prova della minore età minorenne con disabilità inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza audizione del figlio difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, commi

primo e secondo, 424 e 425 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a

carico di Montironi Mario ed altro, iscritta al n. 104 del registro

ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel corso di

un'udienza preliminare in cui la difesa - che già aveva eccepito, in

ragione della minore età dell'imputato, l'incompetenza per materia -

aveva dedotto trattarsi di difetto di giurisdizione, ha sollevato,

d'ufficio, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 20, primo e secondo comma, cod. proc. pen.,

assumendo che contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost. in quanto,

prevedendo genericamente che, in caso di declaratoria di difetto di

giurisdizione, gli atti siano trasmessi "all'Autorità competente",

non esclude espressamente dal difetto di giurisdizione la

trasmissione degli atti a giudice specializzato (nella specie,

tribunale dei minorenni) e non speciale;

b) degli artt. 424 e 425 cod. proc. pen., che ritiene

contrastino con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. in quanto, per "difetto di

coordinamento" con l'art. 22, terzo comma, non prevedono tra i

provvedimenti terminativi dell'udienza preliminare la sentenza

dichiarativa d'incompetenza, sicché tale pronuncia, in base al

citato art. 22, non sarebbe consentita nell'udienza preliminare ma

solo nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e detta

udienza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, dato che

si limitano a prospettare meri dubbi interpretativi;

Considerato che spetta al giudice rimettente decidere se nel caso

sottoposto al suo esame ricorra un difetto di giurisdizione, ovvero

di competenza, e che le questioni inerenti alla portata dell'art. 20,

ovvero al coordinamento tra l'art. 22, terzo comma e gli artt. 424 e

425 del codice di rito - ammesso che siano anche solo astrattamente

prospettabili in suddetti termini - si risolvono in meri dubbi

interpretativi, la cui soluzione compete parimenti allo stesso

giudice a quo;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 20, 424 e 425 del codice di

procedura penale, in riferimento, il primo, agli artt. 101 e 102, e

gli altri due agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con

ordinanza del 20 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI