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Ordinanza 269/1991 ECLI:IT:COST:1991:269 Generato dall'IA

Ordinanza 269/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 269/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con la ordinanza in epigrafe.

Regesto Legislator

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Ordinanza 269/1991 · Corte costituzionale: e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con la ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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spese per malattia prese in carico indennità giornaliere di malattia indennità suppletiva esenzione dall'assicurazione malattie inesigibile malgrado lesioni salute copertura della fisioterapia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore

di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Casa di Cura

"Villa Lieta" e S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno,

iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del

1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Verona, nel giudizio civile tra la

S.p.a. Casa di cura "Villa Lieta" e la S.p.a. Centro Diagnostico

Polispecialistico Gallieno, avente ad oggetto la liquidazione della

indennità di avviamento, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991

(R.O. n. 155 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella

parte in cui non prevede che le disposizioni dell'art. 34 della

stessa legge, relative alla indennità di avviamento, non si

applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni e

complementari a case di cure;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.

3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale

discriminazione che si determinerebbe rispetto ai rapporti locativi

concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti,

aereoporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, per i

quali è esclusa la indennità di avviamento godendo essi di un

avviamento "parassitario", e l'art. 42, secondo comma, della

Costituzione, in quanto si porrebbe un irragionevole limite alla

proprietà privata perché il suo godimento da parte del locatore

subirebbe un ingiustificato sacrificio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità

della questione per irrilevanza, alla luce della prevalente

giurisprudenza ricordata nella ordinanza di remissione;

Considerato che il giudice remittente ha indicato i due indirizzi

giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che,

riconducendo l'attività svolta nel laboratorio di analisi di cui

trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte

nella clinica istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta

l'indennità di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre

di attività organizzata imprenditorialmente, spetta la detta

indennità;

che, però, lo stesso remittente non ha compiuto la scelta tra

le due interpretazioni e non ha indicato quella che intende seguire,

lasciando alla Corte Costituzionale di effettuarla, mentre essa

spetta solamente a lui;

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente

inammissibile mancando il giudizio sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte

in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art. 34 della

medesima legge, relative all'indennità di avviamento, non si

applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni o

complementari a case di cure, in riferimento all'art. 3, primo comma,

e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI