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Ordinanza 268/1991 ECLI:IT:COST:1991:268 Generato dall'IA

Ordinanza 268/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 268/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 268/1991 · Corte costituzionale: 1043 (Determinazione delle

Parole chiave

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indennità del perito decorrenza del termine indennità per detenzione indennità di patrocinio risarcimento alle vittime di reati indennità per persecuzione etnica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Viterbo con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo

comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle

competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali

giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e ai

cancellieri per le trasferte), promosso con ordinanza emessa il 27

settembre 1990 dal Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da

Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis

Roberto, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1991.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, a seguito di ricorso

proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De

Santis Roberto, con ordinanza del 27 settembre 1990 (R.O. n. 121 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, il quale

prevede che il diritto agli onorari e alle indennità spettanti, tra

gli altri, ai periti impegnati in procedimenti penali si prescrive

nel termine di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento

delle operazioni per le quali gli stessi sono dovuti;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, in quanto il terzo comma dello stesso articolo,

per le tasse per indennità di trasferta dovute ai periti, fissa il

termine utile per la richiesta del mandato alla autorità giudiziaria

e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore in

giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o

dalla data del mandato;

che nel giudizio non si sono costituite le parti, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che le situazioni messe a raffronto non sono affatto

omogenee in quanto sono diverse le modalità per la liquidazione

degli uni e delle altre, occorrendo per gli onorari la prescritta

documentazione degli interessati, mentre per le indennità la

tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la

comparizione del perito;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 2 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, primo comma, del regio decreto 3 maggio

1923, n. 1043 (Determinazione delle competenze dovute ai testimoni,

periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti

ai magistrati e ai cancellieri per le trasferte), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Viterbo con

la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI