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Ordinanza 249/1991 ECLI:IT:COST:1991:249 Generato dall'IA

Ordinanza 249/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 249/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice, "nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 249/1991 · Corte costituzionale: codice, "nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritti della difesa controinterrogatorio del ministero pubblico requisito costituzionale assunzione di prove a titolo cautelare diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 401, quarto comma, dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1991 dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo

Valentia nel procedimento a carico di Andreacchi Vito ed altri,

iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Vibo Valentia, con ordinanza del 3 gennaio

1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 395 del codice di procedura

penale, "in relazione" all'art. 401, quarto comma, dello stesso

codice, "nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente

probatorio sia autonomamente notificata ai difensori degli indagati";

E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, ha

già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione,

un'analoga questione di legittimità avente ad oggetto, oltre

all'art. 395, anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura

penale, sul presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il

richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più

precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione

assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio,

permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale

notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle

indagini";

che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;

E che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991;

ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990 e n. 153 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia

con ordinanza del 3 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI