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Ordinanza 245/1991 ECLI:IT:COST:1991:245 Generato dall'IA

Ordinanza 245/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 245/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 245/1991 · Corte costituzionale: 22 della legge

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità condizione di pensionamento disposizioni sulla pensione rendita di vecchiaia per coniugi rendita per vedova mantenimento della previdenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

18 agosto 1962, n.1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di

previdenza e assistenza dei veterinari - E.N.P.A.V.), promosso con

ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dal Pretore di Ferrara nel

procedimento civile vertente tra Angela Alfarè ed E.N.P.A.V.,

iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 il Pretore di

Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Angela Alfarè ed

E.N.P.A.V. (R.O. n. 136 del 1991) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962,

n. 1357, nella parte in cui esclude che possa essere concessa la

pensione di reversibilità al coniuge superstite di chi abbia

contratto matrimonio successivamente alla data del pensionamento per

vecchiaia, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della

Costituzione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione,

l'art.7, primo comma, della legge 12 aprile 1991 n. 136, (Riforma

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) ha

stabilito che le pensioni "sono reversibili ai superstiti, nei casi

ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato";

che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, alla luce

della sopravvenuta normativa;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI