Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 242/1991 ECLI:IT:COST:1991:242 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to rule requiring specific defense mandate for absent defendants. The court rejects the claim that this provision violates fundamental rights. The decision relies on prior rulings establishing the rule's constitutionality. The court finds no new arguments to overturn the established legal principle regarding defense mandates. The outcome upholds the procedural requirement for specific authorization in absentia cases. This decision reinforces the balance between procedural efficiency and defendant rights. The court maintains that the specific mandate rule is not unconstitutional. The judgment confirms the validity of the legislative framework for absent defendants. The ruling emphasizes consistency with previous constitutional interpretations. The court concludes the challenge is manifestly unfounded based on existing jurisprudence.

Numero d'incarto Ordinanza 242/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 192 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Appellate Court of Perugia argued that requiring a specific defense mandate for absent defendants violated Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this, relying on its 1990 precedent which already upheld the rule's constitutionality, noting that the current case involved a non-irretrievable defendant who could theoretically provide the mandate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 24 della Costituzione; La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che richiede mandato specifico per l'impugnazione da parte del difensore dell'imputato contumace, in quanto tale disposizione non viola i diritti fondamentali e la ratio decidendi delle precedenti pronunce rimane valida.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question criminal procedure code absent defendant defense mandate requirement constitutional validity specific authorization procedural efficiency diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
Art. 24 della Costituzione
Art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo
Art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22
sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 315 del 1990
che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già
Ordinanza n. 376 del 1990
Ordinanza n. 84 del 1991
Ordinanza n. 375 del 1990
Ordinanza n. 440 del 1990
Ordinanza n. 464 del 1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo

comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova

disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16

marzo 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel processo penale a

carico di Antonelli Nazareno, iscritta al n. 92 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 16

marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, terzo comma,

ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella

parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di

proporre impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di

specifico mandato;

che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930,

quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.

22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato

irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia

munito di specifico mandato (v., anche, le ordinanze n. 376 del 1990

e n. 84 del 1991);

che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non

valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace

non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di

conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico

mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375, n. 440

e n. 464 del 1990);

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice

di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della

legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI