Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to rule requiring specific defense mandate for absent defendants. The court rejects the claim that this provision violates fundamental rights. The decision relies on prior rulings establishing the rule's constitutionality. The court finds no new arguments to overturn the established legal principle regarding defense mandates. The outcome upholds the procedural requirement for specific authorization in absentia cases. This decision reinforces the balance between procedural efficiency and defendant rights. The court maintains that the specific mandate rule is not unconstitutional. The judgment confirms the validity of the legislative framework for absent defendants. The ruling emphasizes consistency with previous constitutional interpretations. The court concludes the challenge is manifestly unfounded based on existing jurisprudence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 192 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Appellate Court of Perugia argued that requiring a specific defense mandate for absent defendants violated Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this, relying on its 1990 precedent which already upheld the rule's constitutionality, noting that the current case involved a non-irretrievable defendant who could theoretically provide the mandate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 24 della Costituzione; La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che richiede mandato specifico per l'impugnazione da parte del difensore dell'imputato contumace, in quanto tale disposizione non viola i diritti fondamentali e la ratio decidendi delle precedenti pronunce rimane valida.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo
comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova
disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16
marzo 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel processo penale a
carico di Antonelli Nazareno, iscritta al n. 92 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 16
marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, terzo comma,
ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella
parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di
proporre impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di
specifico mandato;
che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930,
quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato
irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia
munito di specifico mandato (v., anche, le ordinanze n. 376 del 1990
e n. 84 del 1991);
che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non
valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace
non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di
conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico
mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375, n. 440
e n. 464 del 1990);
che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice
di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI