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Ordinanza 236/1991 ECLI:IT:COST:1991:236 Generato dall'IA

Ordinanza 236/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 236/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 236/1991 · Corte costituzionale: previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Parole chiave

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cumulo delle pensioni divieto di cumulo delle prestazioni cumulo di prestazioni d'assicurazione reintegrazione dei beneficiari di una rendita suddivisione della previdenza professionale rendita complementare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Angelina Palmieri e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Angelina Palmieri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanza 4 luglio 1989

(pervenuta a questa Corte il 4 febbraio 1991), ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal

Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa di

previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 547 del 1990, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto art.

1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in

cui prevede tale esclusione;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,

per essere stata la norma impugnata già dichiarata illegittima in

parte qua;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 547 del 1990, nella parte in cui esclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal

Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di

previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), questione

sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI