Ordinanza 235/1991 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IACommissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 53 della Costituzione; Ordinanza 235/1991 · Corte costituzionale: Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo
e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da
Giuseppe Sarra contro l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n.
29 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma,
con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 gennaio
1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 53 della Costituzione degli artt. 2 e 4, primo e
quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in
cui non escludono - in relazione all'indennità di buonuscita
supplementare erogata dalla Cassa ufficiali dell'aeronautica
(istituita presso il Ministero della difesa con legge 4 gennaio 1937,
n. 35) - che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (I.R.P.E.F.),
vada detratta "la somma dell'uno per cento sullo stipendio lordo
spettante agli ufficiali dell'aeronautica"; somma che viene ad essi
trattenuta (art. 4 della legge n. 35 del 1937) a titolo di contributo
obbligatorio alla Cassa medesima;
Considerato che attualmente il regime impositivo delle indennità
di fine rapporto è disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, così come modificato dal d.-l. 14 marzo 1988, n. 70
(convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), e la relativa
disciplina ha effetto dal 17 luglio 1986, secondo quanto dispone
l'art. 6 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26
luglio 1988, n. 291;
che nell'ordinanza di rimessione non si è tenuto conto, ai
fini della rilevanza della questione, di tale nuova normativa;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti
al giudice a quo;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI