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Ordinanza 227/1991 ECLI:IT:COST:1991:227 Generato dall'IA

Ordinanza 227/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 227/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti

Regesto Legislator

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Ordinanza 227/1991 · Corte costituzionale: legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti

Parole chiave

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riabilitazione riduzione della pena sanzioni penali prescrizione della pena recidiva nell'infrazione sospensione di pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82- bis della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), introdotto dall'art. 24 della legge 26

giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa

il 9 ottobre 1990 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel

procedimento di sorveglianza nei confronti di Carminati Giuseppe,

iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a

decidere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale

avanzata da Carminati Giuseppe, condannato in forza di sei sentenze

passate in giudicato pronunciate tra il 1984 e il 1987 per i reati di

furto e spaccio di sostanze stupefacenti, previa unificazione delle

predette condanne, alla pena complessiva di quattro anni e tre mesi

di reclusione, ha, con ordinanza del 9 ottobre 1990, sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 82- bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685,

inserito dall'art. 24 della legge 26 giugno 1990, n. 162 (e divenuto

poi art. 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con

il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), "nella parte in cui sottrae alla

nuova disciplina i condannati definitivi per reati analoghi, commessi

in precedenza all'11 luglio 1990";

che a tale conclusione il giudice a quo perviene dopo aver

premesso: che la misura della pena residua non consente al Carminati

di usufruire del beneficio dell'affidamento in prova al servizio

sociale, ai sensi del "combinato disposto degli artt. 47 e 47- bis"

della legge 26 luglio 1975, n. 354 - l'uno sostituito, per ultimo,

dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'altro inserito

dall'art. 4- ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito

nella legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito ad opera

dell'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 - in quanto la pena

ancora da espiare supera i tre anni di reclusione; che, peraltro,

essendosi assoggettato ad "un programma individualizzato, terapeutico

e socio-riabilitativo idoneo", il Carminati potrebbe non essere

ristretto in carcere solo "ricorrendo al nuovo istituto della

sospensione condizionale della condanna di cui all'art. 82- bis della

Legge 26 giugno 1990, n. 162, in vigore dall'11 luglio 1990", un

istituto a lui applicabile (previa deduzione di dieci mesi e 13

giorni di reclusione in quanto "già espiati in stato di custodia

cautelare", con conseguente determinazione della "pena residua da

espiare" in tre anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione)

perché il limite di pena per accedere ad esso è di tre anni,

elevati a quattro per i reati previsti dall'art. 71, quinto comma -

norma riferibile al caso di specie dovendo i fatti addebitati al

Carminati considerarsi di lieve entità - quando le pene detentive

comminate, pure se congiunte a pena pecuniaria, non superano i

quattro anni; che, inoltre, l'art. 71, quinto comma, della legge n.

685 del 1975, introdotto dall'art. 14 della legge n. 192 del 1990,

posto a confronto con l'art. 72 della legge n. 685 del 1975, per la

cui previsione il Carminati è stato condannato alla pena di un anno

e quattro mesi di reclusione, commina una pena meno severa; che

"l'attuale legge è, pertanto più favorevole al condannato e

dovrebbe essere applicata anche se il reato de quo è stato commesso

sotto l'imperio della vecchia legge"; che, però, il "Procuratore

Generale si è opposto ad una soluzione del genere, affermando che

l'art. 2, 3° comma del C.P.P." (recte, del codice penale) "vieta di

applicare in questa sede la norma più favorevole al condannato,

volta che sussiste una sentenza passata in giudicato", considerato

"che manca - in ogni caso - nella legge 162/90 una norma transitoria

che consenta di applicare l'istituto di cui all'art. 82- bis alle

condanne ormai irrevocabili, emesse con riferimento all'art. 72 della

legge 685/75";

che, tutto ciò premesso, il giudice a quo ha espresso l'avviso,

ove "la tesi suddetta fosse fondata, di investire la Corte

costituzionale della questione, nuova ed interessante, della

legittimità costituzionale di una norma (l'art. 82- bis) che non

potrebbe che essere applicata alle future condanne fondate sul reato

di cui all'art. 71, 5° comma, della nuova legge", in vigore dall'11

luglio 1990, "e della legittimità, in ogni caso, di una

interpretazione che impedisce ogni intervento correttivo di

sorveglianza nei confronti delle pene in esecuzione o da eseguire per

i reati commessi" prima di tale data;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

considerato che il giudice a quo, dopo aver esternato la sua

convinzione quanto all'operatività nel caso di specie sia dell'art.

71, quinto comma, sia dell'art. 82- bis della legge 22 dicembre 1975,

n. 685, nel testo risultante dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, ha

omesso di fare concreta applicazione del combinato disposto di tali

prescrizioni perché il procuratore generale si era opposto ad una

simile soluzione ed ha sollevato questione di legittimità

costituzionale solo "nell'ipotesi che la tesi suddetta fosse

fondata";

che, di conseguenza, omettendo di pervenire ad una scelta tra le

due contrapposte linee interpretative, l'ordinanza di rimessione si

limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo la cui soluzione

è demandata esclusivamente al giudice a quo, al quale spetta di

interpretare la norma denunciata (v. ordinanze n. 77 del 1990, n. 507

del 1989; sentenza n. 225 del 1983);

e che tutto ciò rende superfluo l'esame dell'ulteriore profilo,

dato invece per pacifico dal Tribunale rimettente, relativo alla

computabilità del periodo trascorso in stato di custodia cautelare

ai fini della determinazione del limite di pena che renderebbe

applicabile il nuovo istituto della sospensione dell'esecuzione della

pena detentiva, introdotto, per determinate categorie di condannati,

dall'art. 24 della legge 26 giugno 1990, n. 162;

e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 82- bis della legge 22 dicembre

1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), introdotto dall'art. 24 della legge 26 giugno

1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22

dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con

ordinanza del 9 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI