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Ordinanza 223/1991 ECLI:IT:COST:1991:223 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses appeal regarding criminal procedure judge recusal and withdrawal rules.

Numero d'incarto Ordinanza 223/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the appellate court raised it at the wrong procedural stage. The issue concerned whether judges who recused or withdrew themselves could appeal the President's rejection of their request. The court ruled that only the judges involved could have filed individual appeals, making the collective question by the appellate court manifestly improper.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question raised by the appellate court regarding the right to appeal a recusal or withdrawal decision is inadmissible if the proper parties were the judges themselves, as the court cannot review procedural improprieties in incidental proceedings.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility criminal procedure recusal judge withdrawal appeal procedural stage error appellate court jurisdiction ricusazione del pubblico ministero cancellazione dall'albo avvocati parzialità del giudice

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 138 del 1983
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice

di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle

disposizioni transitorie del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dalla Corte d'appello di

Catanzaro nel procedimento penale a carico di Ciambrone Francesco ed

altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale due componenti

della Corte d'appello di Catanzaro avevano proposto dichiarazione di

astensione per asserita incompatibilità (avendo esercitato, in

relazione allo stesso procedimento, rispettivamente, le funzioni di

Giudice istruttore e di Pubblico Ministero), ma l'istanza in tal

senso era stata respinta dal Presidente della Corte stessa con

decreti motivati dalla considerazione che le funzioni svolte dagli

istanti non avevano mai implicato attività valutativa circa la

responsabilità degli imputati;

che il collegio, composto in maggioranza dagli interessati, ha

quindi sollevato, con ordinanza emessa il 13 novembre 1990, questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 della

Costituzione, dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930,

in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il

magistrato, il quale abbia presentato dichiarazione d'astensione,

possa poi proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del

Presidente della Corte d'appello (o del Tribunale) che l'abbia

rigettata;

che il giudice a quo osserva come la legge consenta in caso di

ricusazione che l'interessato possa proporre ricorso per cassazione

avverso il provvedimento che decide circa la relativa dichiarazione,

così riconoscendogli la titolarità di un autonomo interesse nel

procedimento incidentale e garantendogli quella serenità di giudizio

che la norma impugnata, viceversa, sacrificherebbe;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente

eccependo l'inammissibilità e concludendo nel merito per

l'infondatezza in ragione dell'obiettiva diversità tra l'ipotesi

considerata e la ricusazione.

Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione

allorché avrebbe dovuto pronunciarsi circa l'ulteriore corso del

dibattimento e cioè in una fase processuale in cui il procedimento

incidentale d'astensione si era ormai concluso, con l'emissione del

relativo provvedimento da parte del Presidente della Corte;

che, pertanto, non il collegio rimettente ma i magistrati che

presentarono dichiarazione di astensione avrebbero potuto, se del

caso, proporre, uti singuli, ricorso per cassazione avverso il

provvedimento presidenziale, e richiedere nel giudizio davanti alla

suprema Corte, proprio perché normativamente inammissibile, che

fosse sollevato il dubbio di legittimità sul punto;

che, stante l'autonomia del giudizio incidentale di ricusazione

rispetto a quello principale, questa Corte si è già espressa nel

senso di escludere che il giudice del procedimento principale possa

prospettare questioni attinenti alla normativa regolatrice

dell'incidente che personalmente lo riguarda (sentenza n. 138 del

1983), sicché analogo principio deve a fortiori valere nel caso

della astensione, trattandosi di un istituto che configura un dovere

del giudice, che precede e prevale rispetto alla ricusazione,

riservata all'impulso delle parti;

che la questione è perciò manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura

penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni

transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 2 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI