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Ordinanza 222/1991 ECLI:IT:COST:1991:222 Generato dall'IA

Ordinanza 222/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 222/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ottobre 1990 (R.O. n. 48 del 1991), sul ricorso proposto da Palladino

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione; Ordinanza 222/1991 · Corte costituzionale: ottobre 1990 (R.O. n. 48 del 1991), sul ricorso proposto da Palladino

Parole chiave

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elargizione per giubileo anzianità di servizio abbuono di annualità durata della rendita di invalidità sospensione delle prestazioni congedo per servizio militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata
art. 97 della Costituzione
b) l'art. 97 della Costituzione, perché la Pubblica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma

quarto, quater e quinquies, della legge 28 febbraio 1990, n. 37, che

ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 1989,

n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), e 6 della legge 10 maggio 1964, n.

336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli

ospedali), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal

T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto da Palladino Giuseppe ed

altro contro Regione Campania ed altro, iscritta al n. 48 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza del 23

ottobre 1990 (R.O. n. 48 del 1991), sul ricorso proposto da Palladino

Giuseppe contro la Regione Campania e nei confronti del Presidente

della U.S.L. n. 18 di S. Maria Capua Vetere, diretto ad ottenere il

pensionamento al settantesimo anno quale primario ospedaliero, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

comma quarto, quater e quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e

6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nelle parti in cui non

prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati - e cioè il

trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di

età o del numero di anni richiesto per il conseguimento del massimo

della pensione (comunque non oltre il settantesimo anno di età) -

anche al personale medico delle UU.SS.LL., attualmente in posizione

apicale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata

disparità di trattamento che si verifica rispetto ai dirigenti

statali, per i quali è stata elevata a settanta anni l'età

pensionabile;

b) l'art. 97 della Costituzione, perché la Pubblica

Amministrazione viene a privarsi innanzi tempo dell'esperienza e

della professionalità di personale qualificato;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che nelle more del giudizio è stata pubblicata la

legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo

del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento in

servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno

di età, al fine del conseguimento del massimo della pensione;

che per effetto dello ius superveniens, va disposta la

restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della

rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo quadro

normativo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI