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Sentenza 217/1991 ECLI:IT:COST:1991:217 Generato dall'IA

Sentenza 217/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 217/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha

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Sentenza 217/1991 · Corte costituzionale: 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha

Parole chiave

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finanze regionali trasmissione allo stato richiedente Stato regionale regime transitorio decreto del Consiglio di Stato trasferimenti sociali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

17 gennaio 1991, depositato in Cancelleria il 30 gennaio successivo,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1, ultimo

comma, del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i

Ministri del Tesoro e delle Finanze, in data 10 novembre 1990,

recante "Attribuzione alle Regioni e all'Automobile Club d'Italia di

somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo d'imposta di

soggiorno" ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv. Alberto Predieri e l'Avvocato dello Stato Franco

Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

1. - Con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione

Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 -

convertito in legge n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con

effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha

previsto che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite

somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di

soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni

e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e

turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno finanziario degli enti

provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di

promozione turistica.

Invece, il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i

Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato decreto-legge

n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione,

ha stabilito che l'erogazione per l'anno 1990 sia pari a quella

effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora

i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma,

del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire, la quota del

gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e

professioni, da versare allo Stato) siano inferiori al complessivo

importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto

consuntivo per l'anno 1990.

Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, 117,

118 e 119 della Costituzione, in quanto sarebbe limitata la

possibilità di intervento regionale in materie di sua competenza e

compressa l'autonomia finanziaria della Regione. La ricorrente ha,

quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato ridurre

con atto amministrativo l'ammontare delle somme attribuitele e

conseguentemente annullato l'art. 1, ultimo comma, del decreto

ministeriale.

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità del conflitto, non essendo possibile ravvisare la

menomazione o la invasione di alcuna competenza regionale, e,

comunque, per la infondatezza, non sussistendo la lamentata

violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990.

Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente

che non si è verificata la riduzione del gettito di entrate che a

sua volta avrebbe portato alla riduzione delle somme attribuitele,

per cui è venuta a cessare la materia del contendere.

L'Avvocatura Generale dello Stato, pur insistendo per

l'accoglimento della eccezione di inammissibilità, ha aderito alla

declaratoria di cessazione della materia del contendere.

1. - La Regione Toscana ha dedotto la illegittimità dell'art. 1

del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la legge

n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge

n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione

risultando invasa la sfera della sua competenza in materia

finanziaria.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha

eccepito la inammissibilità del ricorso.

2. - L'eccezione è fondata.

Nella fattispecie non si prospetta affatto una invasione della

sfera delle competenze regionali; non vengono in considerazione

lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce

puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto

ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti

dell'intervento ministeriale.

La controversia non rientra certamente nella competenza della

Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa della

Regione potrà trovare soddisfazione nella ordinaria sede

giurisdizionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione

Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal

Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle

Finanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI