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Ordinanza 207/1991 ECLI:IT:COST:1991:207 Generato dall'IA

Ordinanza 207/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 207/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal vice pretore onorario di Firenze con l'ordinanza citata in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 207/1991 · Corte costituzionale: agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal vice pretore onorario di Firenze con l'ordinanza citata in epigrafe.

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero censura costituzionale pubblicità della procedura falsa dichiarazione della parte mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
- con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi

primo e secondo, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 29 ottobre 1990 dal Pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Vella Antonio, iscritta al n. 20 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il vice pretore onorario di Firenze ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 76 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura

penale, commi primo (limitatamente all'inciso "e contenute nel

fascicolo del pubblico ministero") e secondo;

che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le

disposizioni indicate contrastino:

- con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto

costituirebbero un effettivo impedimento al paritario esercizio dei

diritti della difesa;

- con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi

fissati all'art. 2, n. 3 e n. 69, della legge delega 16 febbraio 1987

n. 81, sulla paritaria partecipazione dell'accusa e della difesa in

ogni stato e grado del procedimento, nonché sulla disciplina della

materia della prova;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità della questione, in

quanto sollevata solo in via eventuale, ed ha concluso, nel merito,

per l'infondatezza;

Considerato che in tema di ammissibilità della questione questa

Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il

requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione

dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non

meramente eventuale, nel senso che solo quando il dubbio investa una

norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non

poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialità

costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento (cfr.

sentt. nn. 300 del 1983, 140 e 190 del 1984, 76 del 1987, 76 e 167

del 1988);

che, nel caso di specie, il dubbio di legittimità investe la

impossibilità di contestare le eventuali deposizioni dei testi con

dichiarazioni raccolte dal difensore e non contenute nel fascicolo

del pubblico ministero: impossibilità che può ritenersi influente

sul procedimento in corso solo allorché i testi in questione siano

stati effettivamente escussi nel dibattimento, ed ove, inoltre, il

contenuto delle loro deposizioni contrasti con le dichiarazioni rese

in precedenza alla parte privata, così da rendere necessaria o

comunque utile, per la parte stessa, la contestazione;

che dal contenuto del provvedimento di rimessione e dall'esame

del fascicolo d'ufficio emerge che nulla di tutto questo è avvenuto;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo (limitatamente

all'inciso: "e contenute nel fascicolo del pubblico ministero") e

secondo, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal vice pretore onorario di Firenze con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI