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Ordinanza 206/1991 ECLI:IT:COST:1991:206 Generato dall'IA

Ordinanza 206/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 206/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 206/1991 · Corte costituzionale: 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),

Parole chiave

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spese professionali deducibili detrazioni e rimborsi riduzione delle prestazioni violazione dei doveri professionali ripresa fiscale aziendale trattenuta

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),

convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53,

promossi con quattro ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Ancona iscritte ai nn. 11, 12, 13 e 14 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona,

con due ordinanze del 17 ottobre, e con altre del 9 e 23 maggio 1985,

pervenute alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991 (R.O. nn. 11,

12, 13 e 14 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23

e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con

modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui

abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria

del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista

dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;

che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:

a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una

situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o

meno conservato la documentazione delle spese in precedenza

detraibili in modo forfettario; b) con gli artt. 23 e 53 della

Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della

detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la

detrazione dall'imponibile delle spese, di cui non sia stata

conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità

contributiva;

Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità

delle questioni sollevate;

che le questioni stesse sono analoghe ad altre, risolte nel

senso della non fondatezza con ordinanza n. 51 del 1988, con la quale

questa Corte ha affermato che la determinazione degli oneri

deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione

del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale,

costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore

e la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto

con il principio della capacità contributiva;

che la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati

costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può

dar luogo a censure di illegittimità costituzionale;

che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre

ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),

convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI