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Ordinanza 198/1991 ECLI:IT:COST:1991:198 Generato dall'IA

Ordinanza 198/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 198/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione; Ordinanza 198/1991 · Corte costituzionale: lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore

Parole chiave

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rendita per menomazione dell'integrità reintegrazione dei beneficiari di una rendita percepzione indebita di disoccupazione incasso dei contributi di mantenimento restituzione di prestazioni complementari compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
art. 38 della Costituzione
b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul

lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore

di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed

altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9

novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti

vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la

restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo

di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10

maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che

non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di

pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa,

salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme

corrisposte a titolo di integrazione salariale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa

integrazione guadagni;

b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata

corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle

minime esigenze di vita;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali

hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e

l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni

poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la

mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle

suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta

infondatezza della questione;

che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha

concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione,

attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;

Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto

sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla

integrazione salariale;

che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di

mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati

percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli

effetti della disoccupazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88

(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e

dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI