Italian Constitutional Court dismisses challenge to military code article 151 regarding conscription exemption. The court declares the constitutional question manifestly unfounded. Previous rulings already rejected similar arguments without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 151 of the Military Penal Code manifestly unfounded. The issue concerned whether the article failed to provide the same extinction of crime or cessation of penal effects as other articles when a defendant was already incorporated for conscription service. Since the Court had previously rejected this exact question in 1991 without new arguments, it maintained its prior decision without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been rejected in identical proceedings without new or different arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Verona nel procedimento penale a carico di Boehme Ingo,
iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme
Ingo, imputato del reato di "mancanza alla chiamata" di cui all'art.
151 del codice penale militare di pace, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del
7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di
pace nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai
commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come
sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, e cioè
l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della
condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato
per prestare il servizio militare di leva;
Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991,
ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;
che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la propria
decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI