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Ordinanza 195/1991 ECLI:IT:COST:1991:195 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to military code article 151 regarding conscription exemption. The court declares the constitutional question manifestly unfounded. Previous rulings already rejected similar arguments without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza 195/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 151 of the Military Penal Code manifestly unfounded. The issue concerned whether the article failed to provide the same extinction of crime or cessation of penal effects as other articles when a defendant was already incorporated for conscription service. Since the Court had previously rejected this exact question in 1991 without new arguments, it maintained its prior decision without modification.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been rejected in identical proceedings without new or different arguments presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question military penal code conscription exemption manifestly unfounded repeated rejection judicial review procedural economy attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanze nn. 83 e 90 del 1991
Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Verona nel procedimento penale a carico di Boehme Ingo,

iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme

Ingo, imputato del reato di "mancanza alla chiamata" di cui all'art.

151 del codice penale militare di pace, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del

7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di

pace nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai

commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come

sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, e cioè

l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della

condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato

per prestare il servizio militare di leva;

Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991,

ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti

nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la propria

decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI