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Ordinanza 187/1991 ECLI:IT:COST:1991:187 Generato dall'IA

Ordinanza 187/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 187/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 53 della Costituzione; Ordinanza 187/1991 · Corte costituzionale: con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi reddito del coniuge rendita d'invalidità per coniugi imposizione della famiglia dichiarazione dei redditi deficit dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione determinando una
art. 53 della Costituzione
propri; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo

comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossa

con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di

secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Montironi Emilio

contro Ufficio II.DD. di Senigallia iscritta al n. 15 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona,

con ordinanza in data 14 marzo 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge

13 aprile 1977, n. 114, che prevede la responsabilità solidale dei

coniugi nell'ipotesi in cui presentino congiuntamente la

dichiarazione dei redditi;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe

in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione determinando una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coniugi che,

presentando due dichiarazioni, rispondono ciascuno solo per i debiti

propri; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe

obblighi tributari a carico di ognuno dei coniugi prescindendo del

tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli

rispondere dei redditi dell'altro, di cui non ha la disponibilità;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o

infondata;

Considerato che con sentenza n. 184 del 1989 e ordinanze nn. 316

del 1987 e 301 del 1988, la questione è stata già dichiarata, sotto

entrambi i profili, manifestamente infondata;

che il giudice a quo non propone argomentazioni nuove tali da

indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Ancona, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI