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Ordinanza 184/1991 ECLI:IT:COST:1991:184 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to bank's right to execute against third-party property holders.

Numero d'incarto Ordinanza 184/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint manifestly unfounded regarding the execution of a mortgage against third-party property. The executing judge argued that allowing banks to sell mortgaged property transferred to third parties violated the right to defense under Article 24 of the Constitution. The Court rejected this, relying on prior precedent that such third parties must prove their subrogation to the bank to avoid exclusion from the process.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 20, comma 4 e 5, R.D. 16 luglio 1905, n. 646: The possibility for a credit institution to execute against third-party property holders does not violate the right to defense, as the third party must prove their subrogation to the bank to avoid exclusion from the execution process.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to defense execution against third parties mortgage execution subrogation proof constitutional complaint property transfer credit institution rights realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
Art. 20, comma 4 e 5, R.D. 16 luglio 1905, n. 646
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi
Art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 61 del 1968
Sentenza n. 249 del 1984
Ordinanza n. 125 del 1987
manifestamente infondata con ordinanza n. 125 del 1987 nel
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Ordinanza 467/1993
Constitutional challenge to mortgage credit laws dismissed as procedural issues and legislative discretion.
Sentenza — n. 22211/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding mortgage prescription interruption in individual enforcement proceedings.
Ordinanza — n. 18032/2024 — snciv
Cassation court quashes lower court ruling on mortgage registration due to lack of contradictory proceedings.
Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding mortgage registration notice validity and omittance of prior notice. The court rejects the claim that the tax authority failed to notify the taxpayer of the underlying tax assessments required for the mortgage registration. The decision holds that the lower court implicitly rejected the taxpayer's argument regarding the lack of knowledge of the underlying tax assessments, as the taxpayer had not challenged those specific assessments within the statutory time limits. Consequently, the appeal is dismissed, and the taxpayer is ordered to pay the litigation costs. The court clarifies that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment, even without an explicit ruling on that specific point. The ruling emphasizes that the validity of the mortgage registration depends on the proper notification of the underlying tax assessments, which was deemed valid via the InfoCamere system when the taxpayer's PEC address was invalid. The court further states that the taxpayer's failure to challenge the underlying assessments separately renders the current objection inadmissible. The final outcome is a dismissal of the appeal with the taxpayer bearing the costs of the proceedings.
Sentenza — n. 8112/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to state grounds and lack of specific arguments.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi

quarto e quinto, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo

unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza

emessa il 1° giugno 1990 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di

Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto Bancario

S. Paolo di Torino contro Pedrazzi Lodovico iscritta al n. 715 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova,

con ordinanza del 1° giugno 1990, ha denunciato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, comma

4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle

leggi sul credito fondiario) nella parte in cui consente all'istituto

di credito mutuante di promuovere l'azione esecutiva nei soli

confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, anche se, nel

frattempo, l'immobile gravato da garanzia ipotecaria è stato

trasferito ad un terzo;

che la possibilità concessa "all'istituto di credito fondiario

di aggredire e far vendere i beni di proprietà di terzi, senza che

questi ne siano neppure portati a conoscenza (.. .. ..) esonerando il

creditore dall'obbligo di seguire le forme e le procedure previste

dagli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile"

costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, una grave violazione del

diritto di difesa del terzo proprietario;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la stessa questione, con sentenze nn. 61 del 1968

e 249 del 1984 è stata dichiarata non fondata e, successivamente,

manifestamente infondata con ordinanza n. 125 del 1987 nel

presupposto che la possibilità di diretta ed immediata conoscenza

del processo esecutivo da parte dei successori ed aventi causa,

subordinata all'onere della previa notifica all'istituto di credito

del loro subentro nel possesso dell'immobile, non viola il diritto di

difesa costituzionalmente garantito, in quanto l'eventuale mancata

partecipazione al processo esecutivo dipende dall'inosservanza di un

onere di facile adempimento, collegato ad una situazione di agevole

rilevazione quale l'esistenza di un'ipoteca;

che la normativa indicata nell'ordinanza di rimessione, quale

riferimento per un possibile riesame del predetto orientamento,

risulta già considerata e valutata da questa Corte nella sentenza n.

249 del 1984 (punto 7 del Considerato in diritto);

che per quanto attiene all'impossibilità per il terzo di

provare l'avvenuta notifica all'istituto di credito fondiario del suo

subingresso nel possesso dell'immobile e, quindi, l'illegittimità

della sua esclusione dal processo esecutivo, basta osservare che, in

tale ipotesi, il trasferimento del bene, in seguito

all'espropriazione forzata, non sarebbe comunque opponibile al terzo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio

1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario),

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice

dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI