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Sentenza 183/1991 ECLI:IT:COST:1991:183 Generato dall'IA

Sentenza 183/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 183/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra Foiadelli Tarcisio e Ministero dell'interno, iscritta al

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Sentenza 183/1991 · Corte costituzionale: vertente tra Foiadelli Tarcisio e Ministero dell'interno, iscritta al

Parole chiave

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assegno per grandi invalidi prestazioni d'invalidità dell'assicurato assistenza alle persone con disabilità indennità suppletiva pensione alimentare d'indigenza durata della rendita di invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi

civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa l'8

novembre 1990 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile

vertente tra Foiadelli Tarcisio e Ministero dell'interno, iscritta al

n. 755 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualità

di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la

sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire

l'indennità di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola

ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico),

il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre

1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Osserva il giudice a quo come dagli atti di causa risulti che i

figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di

ogni venerdì alle ore 9 di ogni lunedì, nonché in occasione delle

vacanze natalizie, pasquali ed estive "per un totale di circa 154

giorni all'anno".

Trattandosi quindi di "degenza non continuativa", non appare

giustificata la totale esclusione dell'indennità d'accompagnamento

che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili

gratuitamente ricoverati in istituti.

L'omessa previsione di un'indennità proporzionata ai giorni di

ricovero - che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in

via interpretativa - sarebbe creativa di una disparità di

trattamento tra chi è ricoverato in modo ininterrotto e chi, come

nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia.

1. - Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18

(Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente

inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto

all'indennità in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente

in istituto, non prevede la possibilità di un'erogazione frazionata

dell'indennità stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero.

Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle

famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente

discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero,

con conseguente, ipotizzato vulnus della garanzia dell'assistenza

sociale.

2. - La questione è infondata.

La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione

dell'indennità di accompagnamento agli "invalidi civili gravi

ricoverati gratuitamente in istituto".

La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1

della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme

integrative in materia), chiariscono come l'indennità spetti, oltre

che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili

impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un

accompagnatore ovvero abbisognevoli di continua assistenza non

essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. Atti Senato VIII

Legislatura - 8 gennaio 1980) la ratio della denunziata normativa

risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli

invalidi gravi, "un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa

il loro familiare duramente colpito".

Ciò premesso, è evidente come la norma si proponga di evitare

una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché

l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente

dal luogo di degenza.

Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità

dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo

addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di

pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un

soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera

assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo

momentaneamente non occupato.

Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga

per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così

all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette,

in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di

utilizzare diversamente il posto-letto.

In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato,

l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità,

come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre

valido argomento interpretativo nel senso ora indicato. Le circolari

in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la

nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie

riabilitative (con esclusione cioè di situazioni contingenti),

consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza de

qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi

civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38

della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI