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Sentenza 18/1991 ECLI:IT:COST:1991:18 Generato dall'IA

Sentenza 18/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 18/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme

Regesto Legislator

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Sentenza 18/1991 · Corte costituzionale: 52 (Norme

Parole chiave

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abusivismo edilizio polizia delle costruzioni urbanizzazione particolare contravvenzione per violazione edilizia divieto di costruzione di diritto pubblico urbanistica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, penultimo

comma, della legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme

per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed

edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle

relative funzioni), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1990

dal G.I.P. presso la Pretura di Pescara nel procedimento penale a

carico di Di Berardino Renato iscritta al n. 552 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Caianiello;

1. - Nel corso di un processo penale, concernente l'abusiva

realizzazione di due manufatti edilizi, il Giudice per le Indagini

Preliminari presso la Pretura circondariale di Pescara ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma nono,

della legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.

Osserva l'autorità remittente che anche a voler ritenere che le

opere in oggetto abbiano natura pertinenziale, la loro esecuzione

abusiva costituirebbe, comunque, un fatto penalmente rilevante,

poiché posta in essere - come certificato dall'autorita comunale in

violazione dei vigenti strumenti urbanistici. Quest'ultima

circostanza impedirebbe, poi, secondo quanto affermato dalla Corte,

nella sentenza n. 167 del 1989, di dichiarare estinto il reato ai

sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche

quando come nel caso in esame, l'interessato, avendo spontaneamente

provveduto alla demolizione delle opere, non può ottenere il

rilascio di una concessione in sanatoria.

Ad avviso del giudice a quo, il procedimento dovrebbe quindi

proseguire con un rinvio a giudizio per il reato di esecuzione di

opere in assenza di concessione (art. 20 lett. b) legge 28 febbraio

1985, n. 47). Ma in base all'impugnata norma regionale, la quale

prescrive che l'ottemperanza spontanea all'ingiunzione di demolizione

produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47, e cioè l'estinzione del reato, l'imputato

dovrebbe essere prosciolto, essendosi il reato estinto per

intervenuta demolizione delle opere abusive.

La predetta norma, disciplinando la materia penale, riservata

alle leggi dello Stato ed esclusa dalle potestà legislative

attribuite alle regioni, si porrebbe, però, in contrasto con gli

artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, violando, altresì, l'art. 3

per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale,

agli abusi commessi nella Regione Abruzzo.

Non vi è stata costituzione di parti, né intervento

dell'Avvocatura generale dello Stato.

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione,

dell'art. 10, comma nono, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio

1989, n. 52.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma impugnata -

prevedendo che l'ottemperanza spontanea all'ingiunzione di demolire

le opere edilizie, abusivamente realizzate, produca l'estinzione del

reato, indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse siano

conformi agli strumenti urbanistici vigenti - contrasta con i

parametri costituzionali invocati, perché incide sulla materia

penale, esclusa dalla potestà legislativa regionale, determinando

una ingiustificata disparità di trattamento per i reati edilizi

commessi nella Regione Abruzzo.

2. - La questione è fondata.

La legge 23 aprile 1985, n. 47 - come già ritenuto da questa

Corte nella sentenza n. 167 del 1989 - esclude che la spontanea

demolizione delle opere abusive possa comportare di per sé

l'estinzione del reato, perché questa si verifica, in base agli

artt. 13 e 22 della legge stessa, soltanto a seguito della positiva

verifica della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici.

La norma regionale impugnata, prevedendo invece che l'estinzione

del reato consegua alla spontanea demolizione dell'opera,

indipendentemente dalla verifica della sua conformità agli strumenti

urbanistici, incide su di una materia esclusa dalla potestà

legislativa regionale perché modifica il regime penalistico, con

l'applicare la causa di estinzione del reato, prevista dalla legge

statale, ad ipotesi da questa non considerate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma nono,

della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI