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Ordinanza 171/1991 ECLI:IT:COST:1991:171 Generato dall'IA

Ordinanza 171/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 171/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29

Regesto Legislator

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Ordinanza 171/1991 · Corte costituzionale: norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29

Parole chiave

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finanziamento della previdenza professionale prestazioni assicurative correnti gestione delle prestazioni di invalidità suddivisione della previdenza professionale trattamento economico, previdenza sociale sistema di finanziamento dell'assicurazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina in materia di fine rapporto e

norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29

novembre 1989 dal Pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. iscritta al n.

517 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I.;

Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1989 il Pretore di

Ancona - in un giudizio per il pagamento del trattamento di fine

rapporto (T.F.R.) promosso nei confronti dell'I.N.P.D.A.I. (gestore

del Fondo di garanzia per dirigenti d'azienda) da Berti Sergio ed

altri dirigenti d'azienda, già dipendenti della società SIMA

Meccanica Oleodinamica S.p.a. posta in amministrazione straordinaria

con decreto del Ministro dell'Industria del 18 dicembre 1981, - ha

sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui -

secondo l'interpretazione della norma, quale accolta dalla Corte di

cassazione nella sentenza 9 giugno 1988 n. 3894 - esclude

l'operatività del Fondo di garanzia per pagamento del T.F.R.

spettante ad ex dipendenti di aziende in amministrazione

straordinaria;

che si è costituito l'I.N.P.D.A.I. sostenendo in particolare

che nell'amministrazione straordinaria il legislatore avrebbe

approntato una tutela diversa ed alternativa dei crediti per T.F.R.,

rappresentata dal beneficio della prededuzione, senza determinare

alcuna irrazionale disparità di trattamento;

Considerato in diritto che, successivamente all'ordinanza di

rimessione, il legislatore con decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103 ha

previsto all'art. 5 - peraltro riproducendo analoga norma contenuta

in precedenti decreti-legge non convertiti (n. 338 del 22 novembre

1990 e n. 28 del 28 gennaio 1991) - che ai fini dell'erogazione

dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto le

disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 si

applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, "anche" in caso di

risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente

l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di

imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria

dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione

dell'esercizio di impresa;

che per effetto di tale ius superveniens - che prevede

l'intervento del Fondo di garanzia in via transitoria "anche" per il

pagamento dell'indennità di anzianità maturata dai lavoratori

cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge

n. 297 del 1982 che ha istituito il trattamento di fine rapporto - la

disciplina di intervento del Fondo medesimo risulterebbe applicabile

in via normale per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei

dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;

che si rende quindi necessario il riesame della rilevanza della

questione di costituzionalità da parte del giudice rimettente;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI