Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 169/1991 ECLI:IT:COST:1991:169 Generato dall'IA

Ordinanza 169/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 169/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

l'adito Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 10

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 13 della Costituzione; Ordinanza 169/1991 · Corte costituzionale: l'adito Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 10

Parole chiave

Generato dall'IA
pena privativa della libertà semiprigionia carcerazione giudiziaria istituto di correzione per minori mantenimento della carcerazione preventiva fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
gravemente differenziato, con conseguente violazione dell'art. 3
art. 13 della Costituzione
che essa si pone altresì in contrasto con l'art. 13 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma

quarto, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal Tribunale per i

minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Maurano

Angelo, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione promosso

da Angelo Maurano, minorenne condannato alla pena di 4 mesi di

reclusione e per essa detenuto - che richiedeva la propria immediata

scarcerazione per avere già completamente scontato la pena

inflittagli, in relazione all'intervenuta applicazione della

"permanenza in casa", non computabile peraltro nella determinazione

della durata della pena detentiva ai sensi dell'art. 21, quarto

comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) -,

l'adito Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 10

luglio 1990, ha disposto la scarcerazione del condannato ed ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma

- nella parte in cui considera stato di custodia cautelare la

permanenza in casa del minorenne "ai soli fini del computo della

durata massima della misura" - per sospetto contrasto con gli artt. 3

e 13 della Costituzione, in riferimento agli artt. 284, quinto comma,

e 657, primo comma, c.p.p., i quali considerano gli "arresti

domiciliari", misura cautelare cui sarebbe assimilabile quella della

"permanenza in casa", come computabile nella anzidetta

determinazione;

che ad avviso dell'autorità remittente, attesa l'omologia

sussistente fra gli arresti domiciliari per l'imputato adulto e la

permanenza in casa per i minori, la norma denunciata, nel considerare

la permanenza in casa "custodia cautelare ai soli fini del computo

della misura" - diversamente da quanto previsto per gli arresti

domiciliari, computati nella pena detentiva (artt. 284, 657 c.p.p.)

-, riserva al minorenne un trattamento incomprensibile, illogico e

gravemente differenziato, con conseguente violazione dell'art. 3

della Costituzione;

che essa si pone altresì in contrasto con l'art. 13 della

Costituzione, in quanto "l'inutilizzabilità del periodo di tempo

della permanenza in casa trasformerebbe siffatta misura in misura

aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio

"supplemento di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una

sentenza di condanna";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è

stato emanato il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante

"Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate", il quale, all'art. 41, ha

sostituito il quarto comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988

con il seguente: "4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza

in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini

del computo della durata massima della misura, a decorrere dal

momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto,

del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è

computato nella pena da eseguire, a norma dell'art. 657 del codice di

procedura penale";

che spetta quindi al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale dei minorenni di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI