Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 152/1991 ECLI:IT:COST:1991:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 152/1991 · Corte costituzionale: Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Parole chiave

Generato dall'IA
frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta responsabilità civile del consulente fiscale contenzioso tributario reato tributario assoggettamento del contribuente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Tribunale di Verbania

nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta la

n. 40 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta la n. 53

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 9

novembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma, 101, secondo comma, e da 70 a 82 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

"nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato de

quo l'alterazione in misura rilevante del risultato della

dichiarazione";

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di

Torino con ordinanza dell'8 ottobre 1990, denunciando, in riferimento

agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso art.

4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede

nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da

creare disparità di trattamento;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

"palesemente non fondata a meno che non sopravvenga ragione per

restituire gli atti al giudice a quo";

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che,

quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

conponenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose;

e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo

1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, converito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da

modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f

del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del decreto-legge

16 marzo 1991, n. 83, non contempla l'efficacia retroattiva della

disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in proposito,

all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'abrogazione della

norma impugnata non comporta la restituzione degli atti ai giudici

remittenti per una nuova valutazione della rilevanza (cfr., ancora -

ma con riferimento all'identica prescrizione contenuta nell'art. 7

del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge -

sentenza n. 35 del 1991);

che pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 85 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del

1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata

dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI