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Ordinanza 151/1991 ECLI:IT:COST:1991:151 Generato dall'IA

Ordinanza 151/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 151/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice che prescrive l'applicazione nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto nel libro VIII o in altre

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 151/1991 · Corte costituzionale: codice che prescrive l'applicazione nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto nel libro VIII o in altre

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti inchiesta per appropriazione indebita falsificazione di valori di bollo ufficiali documenti mancanti averi non rivendicati protesto

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo

comma, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 549 dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Orvieto nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.

31 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Orvieto, richiesto dal pubblico ministero di

emettere decreto di archiviazione in un procedimento a carico di

ignoti, imputati del delitto di falso in assegno - premesso che non

era "stata svolta alcuna indagine, constando il relativo fascicolo

processuale del solo protesto, elevato perché trattavasi "di titolo

rubato come da denuncia" e con "firma non conforme a quella

depositata" - ha, con ordinanza dell'8 novembre 1990, sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale,

richiamato per il procedimento pretorile dall'art. 549 dello stesso

codice, "nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una

richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, il

G.I.P. presso la Pretura circondariale, se ritiene necessarie

ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al P.M., fissando il

termine indispensabile per il loro compimento";

e che il giudice a quo fonda il suo sospetto di illegittimità,

in primo luogo, sulla sentenza n. 445 del 1990 con la quale questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per un verso,

dell'intero art. 157 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e, per

un altro verso, dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una

richiesta di archiviazione pronunciata per infondatezza della notizia

di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi

con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il loro compimento, una procedura non applicabile

in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

avanzata per essere ignoto l'autore del reato, e, in secondo luogo,

sulla diversità di trattamento rispetto al procedimento davanti al

tribunale, non essendo riferibile il disposto dell'art. 409, primo

comma (recte: secondo comma), al procedimento davanti al pretore;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dal presupposto

che l'art. 415 del codice di procedura penale, dettato per il

procedimento davanti al tribunale, trovi applicazione anche nel

procedimento davanti al pretore, in forza dell'art. 549 dello stesso

codice che prescrive l'applicazione nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto nel libro VIII o in altre

disposizioni, l'osservanza delle norme relative al procedimento

davanti al tribunale in quanto applicabili;

che, con sentenza n. 409 del 1990, non ricordata dall'ordinanza

di rimessione, questa Corte, dichiarando non fondata, "nei sensi di

cui in motivazione", la questione di legittimità dell'art. 415,

secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata per la parte

ove non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare

ulteriori indagini al pubblico ministero, "una volta che questi gli

abbia presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti autori

del reato", ha fondato la sua statuizione su una "possibile

interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice di

procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le

indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli

approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla

pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia

possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato

del nome di una persona già individuata";

che, peraltro, la Corte, con sentenza n. 445 del 1990, ricordata

dal giudice a quo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'intero art. 157 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e

dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di

archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il

giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,

se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al

pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro

compimento;

che in conseguenza delle due pronunce ora ricordate appare

chiaro che l'art. 415 del codice di procedura penale deve essere

interpretato, in forza del richiamo contenuto nell'art. 549 dello

stesso codice, nel senso che sia consentito al giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale, richiesto del

decreto di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, se

ritiene necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza al

pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro

compimento;

e che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, in quanto richiamato dall'art. 549 dello stesso codice,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di

Orvieto con ordinanza dell'8 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI