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Ordinanza 150/1991 ECLI:IT:COST:1991:150 Generato dall'IA

Ordinanza 150/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 150/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Daverda Antonio Giorgio, iscritta

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 150/1991 · Corte costituzionale: nel procedimento penale a carico di Daverda Antonio Giorgio, iscritta

Parole chiave

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esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi arma personale punibilità dei mass media competenza del pubblico ministero minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
- sollevata, in riferimento all'art. 76 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, comma

secondo, del testo delle norme di attuazione di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Fattor Mauro, iscritta al n. 6

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Daverda Antonio Giorgio, iscritta

al n. 41 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno

1991;

3) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Ferretti Egon, iscritta al n. 42

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con tre ordinanze identiche,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233,

secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art.

76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n.

43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il

potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non

comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati

concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo

della stampa);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

presenti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo la medesima, vanno riuniti

e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la

quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe

-, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI