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Ordinanza 149/1991 ECLI:IT:COST:1991:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

Regesto Legislator

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Ordinanza 149/1991 · Corte costituzionale: 4, comma primo,

Parole chiave

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contenzioso tributario costituzionalità armonizzazione delle legislazioni fiscali generalità e uniformità dell'imposizione disposizioni fiscali sovranità fiscale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, nel procedimento

penale a carico di Faletto Piero, iscritta al n. 759 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 20 marzo 1991 il giudice

relatore Mauri Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui consente, per indeterminatezza

prescrittiva, interpretazioni divergenti e tali da creare disparità

di trattamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale ha concluso per l'infondatezza della questione o, in subordine,

per la restituzione degli atti al giudice a quo;

Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7

agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la

dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti

negativi del reddito debba concretizzarsi in forme artificiose;

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, in legge

7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo, con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non

prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione

di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme

artificiose; questione sollevata dal giudce per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI