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Ordinanza 147/1991 ECLI:IT:COST:1991:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 147/1991 · Corte costituzionale: 458, primo e secondo comma,

Parole chiave

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competenza del pubblico ministero esclusione del dibattimento pubblico ricusazione del pubblico ministero ritardo del ministero pubblico diritto di ottenere una decisione riserva dell'ordine pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 26 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cannavò

Claudio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non prevede l'intervento del giudice nella scelta del

rito abbreviato, richiesto dalla difesa ed impedito dal dissenso del

P.M.";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che medesima questione è stata già esaminata da

questa Corte che, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che

il P.M., in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni, e

nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice";

che di conseguenza la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le

ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a

dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI