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Ordinanza 141/1991 ECLI:IT:COST:1991:141 Generato dall'IA

Ordinanza 141/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 141/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 10 ottobre 1990 dalla Commissione tributaria di 1° grado di

Regesto Legislator

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Ordinanza 141/1991 · Corte costituzionale: emessa il 10 ottobre 1990 dalla Commissione tributaria di 1° grado di

Parole chiave

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assenza ingiustificata posizioni amministrative del funzionario difetto di legittimazione del ministero pubblico statuto dei funzionari congedo straordinario tassa d'esenzione dall'obbligo militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 concernente la

revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dall'art. 8,

comma primo, del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla

costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per

le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) ordinanza

emessa il 10 ottobre 1990 dalla Commissione tributaria di 1° grado di

Verbania nel ricorso proposto da Spaengler Hans ed altro contro

l'Ufficio del Registro di Verbania iscritta al n. 740 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza in data 10 ottobre 1990 la Commissione

tributaria di primo grado di Verbania - adita su ricorso proposto da

Spaengler Hans e Hoch Edeltraut contro l'avviso di ingiunzione,

emesso dall'ufficio del Registro di Verbania, contenente un ordine di

pagamento per imposte complementari, INVIM e di registro, relative ad

un atto di compravendita - ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 108, secondo

comma, Cost. - sia del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3

novembre 1981 n. 739, in quanto non prevede che i dipendenti dello

Stato, componenti di commissioni tributarie, possano assentarsi dal

servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato

dal Presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del

mandato, sia dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516,

norma quest'ultima sulla quale le autorità amministrative fondano i

provvedimenti di autorizzazione ad assentarsi dal servizio per i

dipendenti dello Stato, componenti di commissioni tributarie;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione è stata già dichiarata da questa

Corte manifestamente infondata (ordinanze n. 581 del 1989 e n. 397

del 1990);

che il giudice per la terza volta remittente non prospetta

argomenti nuovi idonei a condurre a diversa conclusione;

che, invero, da un lato, il tema della "autorizzazione" ad

assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento

delle funzioni di componente di commissioni tributarie è del tutto

estraneo alle disposizioni (prescindendosi dal problema della loro

attuale vigenza) dettate con l'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516,

e, dall'altro, la previa segnalazione da parte dell'impiegato alla

propria Amministrazione della relativa assenza, mentre risponde ad

ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza, in nessuna

misura menoma la indipendenza del giudice tributario, dovendosi

l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale

comunicazione in ragione della natura "dovuta" (citata ordinanza n.

581 del 1989) del comportamento cui essa Amministrazione è tenuta al

fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle

funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente;

espletamento regolato nel tempo e nel modo del suo svolgimento

esclusivamente dal Presidente del collegio, quanto alla convocazione,

e dal collegio, quanto all'eventuale rinvio della decisione ad altra

camera di consiglio successiva al giorno dell'udienza (artt. 19 e 20

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3

novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del

contenzioso tributario) e dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio

1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento

delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le

imposte indirette sugli affari), in riferimento all'art. 108, secondo

comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI