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Ordinanza 140/1991 ECLI:IT:COST:1991:140 Generato dall'IA

Ordinanza 140/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 140/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 140/1991 · Corte costituzionale: secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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durata di contribuzione elargizione per giubileo abbuono di annualità proseguimento dell'erogazione delle prestazioni durata della rendita di invalidità assistenza sociale retroattiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma

terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

26 giugno 1990 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Forte

Elisa contro Provveditore agli Studi di Milano, iscritta al n. 750

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Lombardia, con ordinanza del 26

giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 15,

terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui

limita il prolungamento del rapporto di servizio al fine di

conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della

scuola in servizio al 1° ottobre 1974";

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di

trattamento tra pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare identiche

funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1°

ottobre 1974, poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di

lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un

interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro

assunzione;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto,

non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in età

avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il

conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale

alla pensione minima;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

"nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1°

ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia

raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della

pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento

di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di

età)";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme

sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e

non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione dal T.A.R. della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe,

norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 "nella

parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre

1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il

numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di

rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale

anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI