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Sentenza 133/1991 ECLI:IT:COST:1991:133 Generato dall'IA

Sentenza 133/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 133/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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periodo ai fini della indennità premio di servizio in quanto le relative disposizioni fanno appunto riferimento, giusta l'art. 12 della

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Sentenza 133/1991 · Corte costituzionale: 12 della

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi prestazioni d'invalidità professionale prestazione speciale a carattere non contributivo riabilitazione professionale affezione accertata dopo il servizio copertura della fisioterapia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con ordinanza

emessa l'11 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento

civile vertente tra Cantelli Rita e I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 490

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Cantelli Rita;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Cantelli Rita;

Con ordinanza emessa l'11 aprile 1990 il Pretore di Bologna, nel

procedimento civile vertente tra Rita Cantelli e I.N.A.D.E.L., ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del

r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per

le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge

9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di

riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi

delle scuole universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma

sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in

servizio, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.

In punto di fatto alla signora Cantelli, che aveva conseguito

presso l'Università di Bologna il diploma di "tecnico-fisioterapista

e della riabilitazione", indispensabile per l'assunzione al lavoro

presso la USL n. 27 di quella città, non era stato dato di

riscattare il periodo di frequenza del corso di studi per conseguire

tale diploma.

L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69,

primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 sull'ordinamento della

C.P.D.E.L. agli impiegati iscritti alla Cassa, "muniti di laurea o di

titolo equipollente", è concessa la facoltà di chiedere il riscatto

degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi

corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano

prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la

carriera.

La norma, allo stato, non consente di estendere il riscatto alla

durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali,

giacché il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un

titolo equipollente riconosciuto dalle leggi sull'istruzione

superiore, cosicché non è neanche possibile usufruire di tale

periodo ai fini della indennità premio di servizio in quanto le relative disposizioni fanno appunto riferimento, giusta l'art. 12 della

legge 8 marzo 1968, n. 152, ai contenuti dell'art. 69 r.d.l. n. 680

portato al presente esame.

Con atto depositato il 30 luglio 1990 si è costituita la signora

Rita Cantelli, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini,

insistendo per l'accoglimento nei termini posti dall'ordinanza.

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli enti locali) stabilisce,

per la liquidazione dell'indennità premio di servizio, la facoltà

di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini

del trattamento di quiescenza.

Risulta perciò applicabile alla presente fattispecie, come il

remittente rileva, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli enti locali). Questo circoscrive, tuttavia, il riscatto ai soli

anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la

carriera intrapresa.

1.2. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità

costituzionale della descritta normativa, ravvisandola -

ex artt. 3 e 97 della Costituzione - irrazionalmente discriminante

nei riguardi di chi abbia conseguito presso scuole dirette a fini

speciali universitarie il titolo per l'esercizio dell'attività di

tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, con conseguente

accesso alle corrispondenti mansioni.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo,

reiteratamente, che la legislazione in tema di riscatti è

tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita,

quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica

ricoperta, ogni migliore considerazione.

In tale ottica, già per il riconoscimento degli studi intesi al

conseguimento del titolo di assistente sociale seguiti presso scuole

universitarie del medesimo grado, la Corte ha favorevolmente

apprezzato e riconosciuto la validità di quanto qui asserito (sent.

n. 426 del 1990).

Del pari, pertanto, la medesima normativa - art. 69 r.d.l. n. 680

del 1938 - si presenta irrazionale e quindi costituzionalmente

illegittima nella parte in cui, per l'odierna fattispecie, non

risulta soddisfare gli enunciati principi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)

convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di

tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle

scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia

stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa

ammissione in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI