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Sentenza 131/1991 ECLI:IT:COST:1991:131 Generato dall'IA

Sentenza 131/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 131/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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speculativo, vietandola quindi anche nel caso, prospettato nella specie, in cui l'utilizzazione personale dell'immobile sia stata

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 131/1991 · Corte costituzionale: speculativo, vietandola quindi anche nel caso, prospettato nella specie, in cui l'utilizzazione personale dell'immobile sia stata

Parole chiave

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imposta sugli utili immobiliari acquisto di fondi vendita su progetto valore venale dell'immobile contratto di amministrazione d'immobili reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Quanto alle altre due censure, quella riferita all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'IRPEF), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Biella nel ricorso proposto

da Salvini Giuseppe ed altra, iscritta al n. 729 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Biella, sul

ricorso proposto da Salvini Giuseppe e Scarpulla Caterina, avverso la

tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza derivante dalla

vendita, nel quinquennio dall'acquisto, di un appartamento,

qualificata dall'ufficio come operazione speculativa, con ordinanza

emessa il 5 giugno 1989, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo

comma, e 24, primo e secondo comma, dell'art. 76, terzo comma, n. 2,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'IRPEF), secondo il quale si considerano in ogni caso fatti con

fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, l'acquisto e

la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale

da parte dell'acquirente e dei familiari, se il tempo intercorrente

tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni.

Osserva il giudice a quo che i ricorrenti negano la sussistenza

dell'intento speculativo, in quanto avevano acquistato l'immobile per

abitazione propria, ma avevano dovuto rivenderlo, per effettuare

altro acquisto col medesimo scopo, non avendone potuto conseguire la

disponibilità a causa della resistenza opposta dal conduttore.

Il relativo accertamento - prosegue il giudice a quo - è peraltro

precluso dalla disposizione impugnata, che inibisce in modo assoluto

la possibilità di fornire la prova contraria al presunto intento

speculativo, vietandola quindi anche nel caso, prospettato nella specie, in cui l'utilizzazione personale dell'immobile sia stata

impedita da cause di forza maggiore o da eventi che risultino

oggettivamente non determinati o voluti dall'acquirente.

Sotto tale aspetto si evidenzia peraltro - ad avviso del giudice

remittente - contrasto con la legislazione volta ad incentivare ed

agevolare l'acquisto della prima casa (legge 22 aprile 1982, n. 168)

e con il dettato degli articoli della Costituzione sopra menzionati.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Deduce l'interveniente che l'ordinanza pone in dubbio non tanto la

legittimità della specifica norma in esame, quanto il generale

potere del legislatore di porre delle presunzioni assolute in materia

fiscale, sul quale, peraltro, la Corte costituzionale si è più

volte espressa in senso positivo.

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76, terzo comma, con particolare riguardo al n. 2, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nella parte in cui

stabilisce che, in ordine alla tassazione delle plusvalenze

conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e

non rientranti fra i redditi d'impresa, si considerano fatti con fini

speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati

all'utilizzazione personale intervenuti nel quinquennio, senza

possibilità di provare l'assenza dei fini stessi, neppure in ipotesi

di mancata utilizzazione personale dovute a forza maggiore e comunque

a causa non imputabile all'agente.

Secondo il giudice a quo - davanti al quale si assumeva che

l'immobile oggetto delle indicate operazioni era stato acquistato ad

uso personale, ed era stato venduto, di fronte all'impossibilità di

destinarlo a tale uso per la resistenza opposta dal conduttore, al

fine di procurarsi altro immobile da destinare all'uso stesso,

fruendo dei benefici previsti dalla legislazione incentivatrice

dell'acquisto della prima casa nel frattempo intervenuta (legge 22

aprile 1982, n. 168) - la norma impugnata, ponendo una presunzione

assoluta di fine speculativo ed escludendo la prova contraria anche

in casi come quello dedotto, sarebbe in contrasto, oltre che con la

legislazione anzidetta, con gli artt. 3, primo comma, 42, secondo

comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Non è il caso di indugiare sulla inconsistenza della censura

riferita alla violazione di norme dirette ad agevolare l'acquisto

della "prima casa" e attraverso queste - tale sembra essere la

costruzione del giudice a quo - della garanzia costituzionale della

proprietà. A parte che il precetto costituzionale da invocare

sarebbe stato, semmai, l'art. 47, secondo comma, della Costituzione,

non vi è alcun rapporto diretto, sul piano normativo, fra l'area di

interessi cui si riferisce la norma impugnata e quella protetta dalla

garanzia costituzionale della proprietà o dalla promozione

costituzionale dell'accesso alla proprietà dell'abitazione

(l'impossibilità di provare l'assenza di intento speculativo ai fini

della tassazione delle plusvalenze non è necessariamente connessa

con l'impossibilità di perseguire il fine di accedere alla

proprietà o alla proprietà dell'abitazione).

Quanto alle altre due censure, quella riferita all'art. 3 della

Costituzione, deve ritenersi, come si può desumere anche dalla

mancanza di un tertium comparationis, prospettata sotto il profilo

della ragionevolezza della misura esclusiva della prova contraria:

con che, anche per quanto sarà detto appresso, essa appare correlata

con quella, centrale, riferita alla violazione, da parte della detta

misura, dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Passando, dunque, a esaminare congiuntamente le due censure, è da

precisare anzitutto che l'esclusione della prova di assenza di

intento speculativo nelle operazioni economiche (acquisto e vendita)

collegate sotto tale segno dalla norma impugnata non dà vita a una

presunzione juris et de jure, ma si sostanzia di una tipizzazione

legale di due comportamenti (le operazioni rispettivamente di

acquisto e di vendita del medesimo bene), che, in quanto si succedono

entro un dato lasso di tempo, sono considerati come un comportamento

complessivo unificato dall'intento speculativo, e in quanto tale

assunto, sempre secondo una valutazione legale, come causa

qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile, non

ricorrendo l'ipotesi del reddito d'impresa, come reddito personale.

Ciò posto, non ha senso denunciare quale violazione del diritto

di difesa l'esclusione della prova diretta a dimostrare l'assenza,

nel caso concreto, dell'intento speculativo. Tipizzazioni,

qualificazioni, valutazioni legali come quelle suindicate possono

bensì essere censurate sotto il profilo della mancanza di

ragionevolezza, contestandosi che esse trovino rispondenza nella

situazione socio-economica in riferimento alla quale sono formulate

ai fini perseguiti dalla legge, o che esse, o le misure sulla base di

esse adottate, siano congrue rispetto a tali fini.

Sennonché nessun rilievo specifico sul punto (cioè in ordine

all'effettiva ricorrenza della situazione socio-economica di

riferimento o alla congruità delle tipizzazioni, qualificazioni,

valutazioni, o delle conseguenti misure nel senso dianzi indicato) ha

prospettato l'ordinanza di rimessione, malgrado il richiamo all'art.

3 della Costituzione, richiamo che rimane pertanto generico e

inidoneo a dar corpo a una censura apprezzabile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 42, secondo comma, 24, primo e secondo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 76, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Biella con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI