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Ordinanza 130/1991 ECLI:IT:COST:1991:130 Generato dall'IA

Ordinanza 130/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 130/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione, art. 2126 cod. civ; Ordinanza 130/1991 · Corte costituzionale: 29, secondo comma,

Parole chiave

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indennità di vacanze durata dell'incapacità lavorativa lavoro aggiuntivo perdita di lavoro usuale compensazione delle ore straordinarie indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
art. 2126 cod. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo

comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali) promosso con ordinanza

emessa il 7 marzo 1990 dal T.A.R. per il Lazio sui ricorsi riuniti

proposti da Gilardone Giovanni ed altri c/ Regione Liguria ed altri

iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1990, pervenuta alla Corte

il 16 novembre 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui non prevede

una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da

parte del personale in posizione funzionale sub-apicale, delle

mansioni proprie del personale apicale, oltre il termine di sessanta

giorni, in ipotesi di vacanza del posto stesso";

che, ad avviso del giudice remittente, il limite temporale

stabilito dalla norma denunciata comporta l'illegittimità

dell'esercizio delle mansioni superiori protratto oltre il termine di

sessanta giorni nell'anno solare, così che non può derivarne, né

in via di interpretazione di tale disposizione, né in base all'art.

2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a una

maggiorazione della retribuzione;

che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico

corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo

eccedente il termine menzionato è ritenuta contrastante con l'art.

36, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata;

Considerato che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa

della precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha già

riesaminato la questione dichiarandola infondata nei sensi di cui in

motivazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI