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Ordinanza 128/1991 ECLI:IT:COST:1991:128 Generato dall'IA

Ordinanza 128/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 128/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

Regesto Legislator

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Ordinanza 128/1991 · Corte costituzionale: 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

Parole chiave

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indennità di anzianità soppressione delle prestazioni accredito di vecchiaia percepzione indebita di disoccupazione lavoratori anziani sospensione della rendita d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia), come modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto

1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio e 13

maggio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio su

ricorso proposto da Arena Ferro Olga ed altri contro I.N.A.D.E.L. ed

altro, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del

Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della

legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge

23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°

agosto 1977, n. 563;

che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione

preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti

dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio

prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto

della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di

destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita

presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla

data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi

termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), è

stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con

la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata

nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base

dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre

1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel

testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 25

febbraio e 13 maggio 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 30

ottobre 1990 (r.o. n. 692/90).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI