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Ordinanza 120/1991 ECLI:IT:COST:1991:120 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to 90-day pension redemption appeal deadline as reasonable.

Numero d'incarto Ordinanza 120/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding the 90-day appeal deadline for pension redemptions manifestly unfounded. The Court of Accounts argued this created an unjustified disparity between pension rights and redemption rights, violating constitutional equality and access to court principles. The Court rejected this, noting the issue was already settled in a prior decision and that the time limit is reasonably compatible with the specific function of redeeming service rights.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24, Art. 113 of the Constitution; The 90-day appeal deadline for pension redemption proceedings is not unconstitutional as it represents a reasonable limitation compatible with the nature of the right and does not create an unjustified disparity with pension rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension redemption appeal deadline constitutional complaint equality of treatment reasonable limitation manifestly unfounded service rights durata della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 of the Constitution
Art. 24 of the Constitution
Art. 113 of the Constitution
Law 11 March 1953, n. 87, Art. 26, second paragraph
Integrative Norms for Constitutional Court Proceedings, Art. 9, second paragraph

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance n. 852 of 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma

(rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove

norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III

giur.le, sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, iscritta al n. 686

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Lussana Fabrizia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza del 23 ottobre

1989, pervenuta il 23 ottobre 1990 (R.O. n. 686 del 1990), sul

ricorso proposto da Lussana Fabrizia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius:

settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 nella parte in

cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica

per l'impugnativa dei provvedimenti in materia di riscatto dei

servizi;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli

artt. 3, 24, 113 della Costituzione in quanto risulterebbe

un'ingiustificataed irrazionale disparità di trattamento tra la

disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa

finalizzato, nonché tra riscatti trattati con provvedimento autonomo

e riscatti trattati congiuntamente alla pensione;

che nel giudizio si è costituita la parte privata che,

riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha

concluso per la fondatezza della questione;

che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione, sia pure con riguardo ad

altra norma, è stata già dichiarata manifestamente infondata (ord.

n. 852 del 1988);

che non sono stati prospettati motivi nuovi e diversi idonei a

giustificare un mutamento della decisione, trovando applicazione,

anche nella fattispecie, le ragioni addotte nell'ordinanza richiamata

e, cioè, quelle della diversità tra diritto di pensione e diritto

di riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un

termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;

che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto

esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie,

trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma),

della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato), in relazione agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI