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Ordinanza 114/1991 ECLI:IT:COST:1991:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 114/1991 · Corte costituzionale: 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982,

Parole chiave

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amnistia fiscale omissione del contribuente dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta omissione del ministero pubblico differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia)

promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel

procedimento penale a carico di Boni Mauro, iscritta al n. 710 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 il giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, (Concessione di

amnistia) "nella parte in cui esclude dall'amnistia chi non abbia

effettuato il versamento delle ritenute (trattenute e non versate nel

termine di legge ordinario) entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta,

pur quando il soggetto si sia trovato nell'impossibilità giuridica

di determinarsi perché in precedenza dichiarato fallito", in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della

questione;

Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato

contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982,

n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal

febbraio al novembre 1985 e che lo stesso è stato dichiarato fallito

il 13 febbraio 1986 (con termine per la dichiarazione annuale fino

all'aprile 1986);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3

del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa

configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;

che l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei

periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.

3 ha efficacia retroattiva;

che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto

1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di

rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla

scadenza del versamento rateale, onde consentire la regolarizzazione;

che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza (come già

disposto in analogo caso con ord. n. 39 del 1991);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI